COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO SUTRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16/1/2009 A CARICO DEL CALCIATORE CALCAGNI ALESSANDRO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30/10/08 ( Gara: Paradiso Calcio Viterbo – Calcio Sutri del 25/10/08 – Campionato III CAT. VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO SUTRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16/1/2009 A CARICO DEL CALCIATORE CALCAGNI ALESSANDRO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30/10/08 ( Gara: Paradiso Calcio Viterbo – Calcio Sutri del 25/10/08 - Campionato III CAT. VT) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Calcagni, innervosito per l'andamento negativo della gara,dopo un fallo fischiatogli contro, con gesto di stizza avrebbe lanciato il pallone verso il terreno, senza alcuna intenzione di colpire l'Arbitro. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Dall'esame del referto arbitrale – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta che il giocatore ha lanciato “volontariamente” il pallone con le mani “addosso” al Direttore di gara. Esclusa la fortuità dell'impatto, deve tuttavia rilevarsi che tale gesto di nervosismo non ha causato all'Arbitro alcun dolore o fastidio: per tale motivo, si ritiene pertanto di ridurre lievemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore CALCAGNI ALESSANDRO dal 16 gennaio 2009 al 10 gennaio 2009. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it