COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DE PAOLIS ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 14.11.2008 (Gara: STELLA POLARE – TOR DE CENCI del 12.11.2008 – Campionato Coppa Italia Promozione

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DE PAOLIS ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 14.11.2008 (Gara: STELLA POLARE – TOR DE CENCI del 12.11.2008 – Campionato Coppa Italia Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società TOR DE CENCI sostiene che il gesto compiuto a fine gara dal calciatore DE PAOLIS ANDREA non è stato di natura violenta e che quindi non si può ricondurre tra quelli stabiliti dall’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. Infatti, secondo la ricorrente, il calciatore nell’atto compiuto non aveva alcuna intenzione di pregiudicare l’incolumità fisica dell’assistente dell’arbitro, in quanto nel togliersi la maglia, in preda ad eccessivo nervosismo causato dal rocambolesco finale che estrometteva la squadra dalla Coppa Italia, colpiva inavvertitamente e leggermente il collaboratore del Direttore di gara, mentre si accingevano affiancati ad abbandonare il terreno di giuoco. Ritiene la ricorrente che la sanzione sia eccessiva rispetto a quanto sanzionato dal Giudice di prime cure. Dagli atti ufficiali risulta che l’Assistente arbitrale veniva colpito dalla maglietta del DE PAOLIS che la usava a mo’ di frusta e nell’occasione gli rivolgeva una offesa. Questa Commissione Disciplinare ritiene , da una attenta valutazione degli occorsi, che il gesto compiuto dal calciatore in argomento possa effettivamente configurarsi come un atto particolarmente irriguardoso e non certamente tra quelli di condotta violenta, anche perché non risulta dal referto di gara, che l’assistente abbia avuto alcun tipo di conseguenza fisica e che in conseguenza della loro vicinanza l’impatto sia stato involontario. Detto ciò, questo Organo Giudicante è dell’avviso che le argomentazioni poste in essere dalla Società TOR DE CENCI siano assumibili e che, pertanto, la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore entità. Conseguentemente DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DE PAOLIS ANDREA dal 15.1.2009 al 15.12.2008. La tassa reclamo va restituita.
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