COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CONTI LAZIO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE MARCHIS FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 23C5 DEL 13.11.2008 (Gara: ATL. CIVITAVECCHIA – CONTI LAZIO CALCETTO dell’ 8.11.2008 – Campionato C5 C1)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CONTI LAZIO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE MARCHIS FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 23C5 DEL 13.11.2008
(Gara: ATL. CIVITAVECCHIA – CONTI LAZIO CALCETTO dell’ 8.11.2008 – Campionato C5 C1)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società CONTI LAZIO CALCETTO, nell’articolato ricorso, nelle conclusioni pone in evidenza l’erronea interpretazione dell’arbitro nel riconoscere nel calciatore DE MARCHIS il responsabile delle frasi offensive che dalla tribuna venivano rivolte al Direttore di gara.
Dall’esame del referto arbitrale non risulta quanto sostiene la reclamante. Infatti il comportamento del DE MARCHIS è ampiamente motivato dal Direttore di gara nel proprio rapporto, in cui viene evidenziato dapprima l’espulsione per doppia ammonizione e, successivamente, dalla rete di recinzione le offese rivolte all’arbitro.
Da tutto ciò emerge chiaramente che non sono assumibili le doglianze avanzate dalla Società CONTI LAZIO CALCETTO e che quindi la sanzione è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore FABIO DE MARCHIS.
Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore DE MARCHIS FABIO.
La tassa reclamo si incamera.
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