COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE MERAVIGLIOSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MORIGGI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DEL 13.11.2008 (GARA: PRO CALCIO ACILIA – FONTE MERAVIGLIOSA del 9.11.2008 – Camp. All. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE MERAVIGLIOSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MORIGGI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DEL 13.11.2008 (GARA: PRO CALCIO ACILIA – FONTE MERAVIGLIOSA del 9.11.2008 – Camp. All. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che l’episodio di cui si è reso protagonista, a fine gara, l’Allenatore MORIGGI concretizza un comportamento, seppur censurabile, tutto sommato solamente offensivo e manchevole di riguardo verso l’arbitro. Considerato, quindi, che le doglianze della reclamante vanno parzialmente accolte, riconducendo la sanzione entro limiti di minore gravità DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società FONTE MERAVIGLIOSA e, per l’effetto, di ridurre la squalifica inflitta all’Allenatore SERGIO MORIGGI da 5 a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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