COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE LUCA RIBALDI ,DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CIVITACASTELLANA, SIG.SILVANO SCIARRINI PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA1 E 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., E DELLA SOCIETA’ CIVITACASTELLANA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE LUCA RIBALDI ,DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CIVITACASTELLANA, SIG.SILVANO SCIARRINI PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA1 E 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., E DELLA SOCIETA’ CIVITACASTELLANA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Luca Ribaldi, tesserato con la Società Civitacastellana, della Società stessa , del suo presidente Silvano Sciarrini, per violazione il calciatore ed il presidente, dell'articolo 1 comma 1 e 40 comma 4 NOIF e 10 commi 2 e 6 del C.G.S.,;la Società per violazione dell'articolo 4 comma 1 e 2 del CGS. Nell'atto del 02.07.2008 l'Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore Ribaldi a cinque gare del campionato di terza categoria della Provincia di Viterbo, quella del 17, 25 Novembre 2007 e quelle del giorno 1, 8 e 15 Dicembre 2007, senza essere tesserato con la Società Civiticastellana che l'aveva schierato in campo. La predetta Società, invero, aveva consegnato a mano il tesseramento alla competente Delegazione provinciale di Viterbo il 16.11.2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi il competente Ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 03-12-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, quali il calciatore e del presidente che aveva sottoscritto la richiesta del tesseramento del giocatore poi utilizzato irregolarmente. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, per i deferiti nessuno era presente e tanto meno gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva per il calciatore Luca Ribaldi la squalifica per quattro mesi, per il presidente Silvano Sciarrini l’ inibizione per otto mesi e per la Società Civitacastellana, la penalizzazione di tre punti in classifica. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società defer,ita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore e nella fattispecie, del presidente che sottoscrisse la richiesta di tesseramento, come della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L'organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell'elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell'un caso o nell'altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l'elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l'utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, (e lo si precisa dopo le partite disputate dal calciatore in posizione irregolare), è valenza di assoluta buona fede e ciò soprattutto per le gare del 17.11 25.11, 1.12, ed anche per presunzione del giorno 8. 12, perchè rientrante nei termini amministrativi della notifica dell’atto di moratoria da parte del Comitato, rimanendo ad onor del vero, invece censurabile l’impiego del giocatore nella gara del 15 Dicembre 2007. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene quindi di meglio adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e del Presidente Sciarrini, mentre a carico della Società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi con la minima penalizzazione. DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore Luca Ribaldi due giornate di squalifica, al Presidente Franco Sciarrini 15 giorni di inibizione, ed alla Società Civitacastellana l'ammenda di € 300,00 con un punto di penalizzazione in classifica. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi.
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