COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TIRABASSI EDOARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 20.11.2008 (Gara: FIUMICINO – GIADA MACCARESE del 16.11.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TIRABASSI EDOARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 20.11.2008 (Gara: FIUMICINO – GIADA MACCARESE del 16.11.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società GIADA MACCARESE impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo di 1° grado sostenendo che il proprio calciatore TIRABASSI EDOARDO, a fine gara, mentre si dirigeva di corsa verso l’arbitro per protestare in quanto, a suo dire, avrebbe terminato la gara con largo anticipo, slittava sul terreno fangoso e accidentalmente con il proprio petto toccava quello dell’arbitro. E’ vero che nell’occasione, ammette la Società ricorrente, il TIRABASSI eccedesse con maniere poco ortodosse ma mai creato problemi di comportamento. Dagli atti ufficiali in effetti si rileva che il TIRABASSI, spintonava lievemente il Direttore di gara in segno di protesta, e ne nell’occasione, gli rivolgeva espressioni offensive e una minaccia. Da tutto ciò si può intuire che alcune argomentazioni poste in essere dalla Società GIADA MACCARESE possono essere assunte da questa Commissione Disciplinare Territoriale in quanto il contatto tra il TIRABASSI ed il Direttore di gara può essere stato, in effetti, accidentale in conseguenza delle disastrose condizioni del terreno di giuoco. Conseguentemente, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che la sanzione irrogata al TIRABASSI possa essere lievemente ridimensionata e, pertanto, DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore TIRABASSI EDOARDO da 5 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it