COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO MASSIMI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6 A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVO MASSIMI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 9 DEL 6.11.2008 (Gara: NUOVO MASSIMI – POLISPORTIVA OSTIENSE del 31.10.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D Femminile)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO MASSIMI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6 A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVO MASSIMI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 9 DEL 6.11.2008 (Gara: NUOVO MASSIMI – POLISPORTIVA OSTIENSE del 31.10.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D Femminile) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: la Società reclamante, rifacendosi al ricorso, ha ribadito che all’atto della sospensione dell’incontro, l’illuminazione del terreno di gioco presentava le stesse caratteristiche di quelle esistenti all’inizio della gara, ritenute dall’arbitro sufficienti per poter procedere alla disputa dell’incontro stesso e quindi ne chiede la ripetizione per mancanza di motivi validi per la sua definitiva interruzione. Questa Commissione ha ascoltato l’arbitro, il quale ha reso noto di aver disposto l’inizio della gara in quanto, al momento, la visibilità, ancorché non completa, era sufficiente per la disputa dell’incontro. Al 1 minuto del secondo tempo però, a seguito dello spegnimento di due fari, si creava una zona di totale ombra in una parte del terreno di gioco, tale da non consentire la prosecuzione dell’incontro che veniva così sospeso definitivamente. L’arbitro stesso ha precisato che non era possibile impiegare un campo adiacente sul quale era in svolgimento altra gara. E’ bene rammentare, in proposito, che ove si riscontrino dicordanze tra quanto assunto dalle Società reclamanti e il contenuto del referto arbitrale e relativi supplementi, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., questi ultimi sono fonte primaria di prova. Tanto premesso, ritenute infondate le doglianze della ricorrente DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società NUOVO MASSIMI e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa viene incamerata.
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