COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI GAVINI EUGENIO E SANTILLI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, I COMMA DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 I COMMA ED ART.16 ST. FEDERALE; DEL CALCIATORE MARABITTI VALERIO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA E DELL’ART.46 VI COMMA C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.7 I COMMA ED ART.16 ST. FEDERALE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL S. CESAREO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 II COMMA C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI GAVINI EUGENIO E SANTILLI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, I COMMA DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 I COMMA ED ART.16 ST. FEDERALE; DEL CALCIATORE MARABITTI VALERIO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA E DELL’ART.46 VI COMMA C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.7 I COMMA ED ART.16 ST. FEDERALE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL S. CESAREO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 II COMMA C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, della Società Real S. Cesareo A.S.D., per violazione dell’art. 4, II comma C.G.S.; dei Sigg. Gavini Eugenio e Santilli Marco (n.q. di Dirigente Accompagnatori), per violazione dell’art. 1, I comma C.G.S., in relazione all’art. 7 I comma ed art.16 St.Federale e del calciatore Marabutti Valerio per violazione dell’art.1, I comma C.G.S. in relazione all’art.7 I comma ed art.16 St. Federale. Secondo l’assunto dell’Organo requirente, il calciatore Marabutti Valerio veniva schierato – sebbene in posizione irregolare - nelle gare contro la Res Roma del 13.10.07; c/ Basilica San Lorenzo del 04.11.07 e c/ Torre Gaia del 11.11.07, tutte valevoli per il Campionato di II Categoria. L’irregolarità del tesseramento del calciatore derivava dalla circostanza per cui al momento della richiesta di tesseramento avanzata dalla Società deferita in data 18.09.07, il calciatore in questione risultava già tesserato con la Società A.S.D. Villalba Ocres Moca e, pertanto, la richiesta di tesseramento veniva archiviata “nulla”, come comunicato alla medesima deferita dal Comitato con nota del 02.10.07. Il deferimento dei dirigenti trova fondatezza nella circostanza per cui gli stessi, nella qualità di dirigenti accompagnatori della Società deferita, sottoscrivevano le distinte, rispettivamente il sig. Santilli per la gara del 13.10.07 ed il sig. Gavini per le altre due gare, garantendo la regolarità del tesseramento di tutti i calciatori indicati in lista. La Commissione fissava la riunione per la discussione alla seduta del 26 novembre 2008 (con le facoltà previste dall’art. 30 comma 8 del C.G.S., espresse nelle indicazioni di rito) alla quale partecipava il rappresentante della Procura Federale Avv. Liberati, laddove nessuno dei deferiti compariva, sebbene la Società recapitava delle controdeduzioni in cui si ribadiva la buona fede e che il calciatore sebbene in lista, di fatto non avesse giocato in nessuna delle gare sopra citate. Il rappresentante della Procura Federale – preso atto della controdeduzioni - concludeva, ritenuta la responsabilità dei deferiti, con la richiesta di due mesi di squalifica per il calciatore Marabutti Valerio, due mesi di inibizione per il dirigente Gavini Eugenio; nr.1 mese di inibizione per il dirigente Santilli Marco e con 3 punti di penalizzazione per la Società Real San Cesareo. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali; infatti è provato per tabulas che il calciatore Marabutti all’epoca delle gare contestate fosse ancora tesserato con la Villaba Ocres Moca A.S.D. Consegue la responsabilità del calciatore, dei Dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. La circostanza per cui il calciatore in nessuna delle tre gare contestate sia stato di fatto utilizzato, avendo assistito a tutte le gare dalla panchina, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Dovrà necessariamente differenziarsi la sanzione, sotto il profilo del quantum, tra i due dirigenti accompagnatori, atteso che le infrazioni contestate sono, sotto il profilo quantitativo, diverse. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare le sanzioni nei confronti dei deferiti all’effettivo grado di colpa. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA di comminare al calciatore Marabutti Valerio la squalifica per tre gare; al Dirigente Sig. Santilli Marco l’inibizione per giorni 15; al Dirigente Sig. Gavini Eugenio l’inibizione per giorni 15 ed alla Società A.S.D. Real San Cesareo l’ammenda di Euro 300,00. Si comunichi.
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