COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI ANGELONE SERGIO, IANNOTTA CARLO, QUERCIOLI MARCELLO E DEL CALCIATORE FOLCO STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, II COMMA DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 IV COMMA ED ART.61 N.O.I.F. E DELL’ART.1 I COMMA C.G.S.; NONCHÉ DELLA SOCIETÀ VIRTUS CAMPO DI CARNE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 II COMMA C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI ANGELONE SERGIO, IANNOTTA CARLO, QUERCIOLI MARCELLO E DEL CALCIATORE FOLCO STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, II COMMA DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 IV COMMA ED ART.61 N.O.I.F. E DELL’ART.1 I COMMA C.G.S.; NONCHÉ DELLA SOCIETÀ VIRTUS CAMPO DI CARNE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 II COMMA C.G.S. Il Procuratore Federale, letta la nota del Presidente del Comitato Regionale Lazio, che riferiva alla Procura Federale per le opportune valutazioni in ordine all’irregolare tesseramento del calciatore Stefano Folco da parte della Società Virus Campo di Carne, posto che lo stesso risultava ancora vincolato per la Real Marconi Anzio, ha disposto il deferimento. Rilevato che la irregolarità risulta confermata dal tabulato meccanografico per cui, alla data della richiesta di tesseramento (11.10.07), l’atleta in questione risultava ancora tesserato con la Real Marconi Anzio e che seguiva comunicazione del 26.11.07, da parte del Comitato Regionale Lazio-L.N.D., di nullità della richiesta di tesseramento del calciatore. Il giocatore Stefano Folco pertanto, veniva utilizzato – nonostante la irregolarità del tesseramento, per nr.9 gare nell’arco di tempo dal 13.10 al 15.12.07 tutte valevoli per il campionato Juniores provinciale di Latina e precisamente: 1. c/ Sales Latina del 13.10.07, 2. c/ Podgora C. Carso del 20.10.07, 3. c/ Virtus Pomezia del 27.10.07; 4. c/ Borgo Flora del 03.11.07; 5. c/ Atletico Nettuna del 17.11.07, 6. c/ Atletico Sabotino del 24.11.07; 7. c/ Real Marconi del 01.12.07; 8. c/ Tre Cancelli del 08.12.07; 9. c/ Piave del 15.12.07; I dirigenti sono stati deferiti perché ciascuno, n.q. di accompagnatore della squadra, sottoscriveva la lista della gara e precisamente: il sig. Angelone Sergio per nr.2 gare (del 13.10 e del 24.11); il sig. Carlo Iannotta per nr.5 gare (del 20.10, del 03.11, del 17.11, del 01.12, del 15.12), il sig. Marcello Quercioli per nr.2 gare (del 27.10 e del 08.12). Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 26 novembre 2008 sono presenti per la Procura Federale l’avv. Liberati; per i deferiti nessuno compariva, sebbene i sigg. Angeloni, Iannotta e Quercioli e la Società trasmettevano note difensive in cui si sosteneva la buona fede, nonchè la mancata ricezione della comunicazione del 26.11.07, a mezzo della quale il Comitato formalizzava la nullità del contestato tesseramento. La Procura - riportandosi all’atto di deferimento e preso atto delle difese pervenute – ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti, concludeva con la richiesta di mesi tre di squalifica per il calciatore Stefano Folco; nr.5 mesi di inibizione per il dirigente accompagnatore sig. Iannotta Carlo; nr. 3 mesi di inibizione per i dirigenti accompagnatori sigg. Quercioli Marcello ed Angelone Sergio, oltre a 6 punti di penalizzazione per la A.S.D. Virtus Campo di Carne. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nella gara contestata emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso risultava tesserato con altra Società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, dei Dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. Alla luce delle controdeduzioni difensive in cui si eccepiva la mancata ricezione della comunicazione della nota del comunicato del 26.11.07, considerando che non vi è prova dell’avvenuta ricezione, dovrà considerarsi la buona fede dei deferiti anche per le infrazioni commesse successivamente al 26.11.07. Dovrà necessariamente differenziarsi la sanzione, sotto il profilo del quantum, tra i tre dirigenti accompagnatori, atteso che le infrazioni contestate sono, sotto il profilo quantitativo, diverse. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare le sanzioni nei confronti dei deferiti all’effettivo grado di colpa. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Di riconoscere la responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni ascritte e, per l’effetto, comminare la squalifica per 5 giornate al calciatore Stefano Folco; l’inibizione per 15 giorni al dirigente accompagnatorie sig. Iannotta Carlo; l’inibizione per 15 giorni ai dirigenti sigg. Quercioli Marcello ed Angeloni Sergio, nonché l’ammenda di €. 300,00 a carico della A.S.D. Virtus Campo di Carne. Si comunichi.
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