COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL DOGANELLA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 13/1/2009 A CARICO DEI CALCIATORI SALZANO FRANCESCO E PASSERINI STEFANO E FINO AL 13/12/2008 A CARICO DELL’ALLENATORE D’AMORE ANNINO E DELL’ASSISTENTE DELL’ARBITRO PASSERINI GIOVANNI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 6/11/08. ( Gara: Real Doganella – Campoverde dell’1/11/08 – Campionato JUN. PROV. LT).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' REAL DOGANELLA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 13/1/2009 A CARICO DEI CALCIATORI SALZANO FRANCESCO E PASSERINI STEFANO E FINO AL 13/12/2008 A CARICO DELL'ALLENATORE D'AMORE ANNINO E DELL'ASSISTENTE DELL'ARBITRO PASSERINI GIOVANNI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 6/11/08. ( Gara: Real Doganella - Campoverde dell'1/11/08 - Campionato JUN. PROV. LT). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che i deferiti avrebbero soltanto protestato nei confronti dell'Arbitro, senza porre in essere alcuno dei comportamenti descritti nel referto arbitrale,sicché dovevano considerarsi eccessive le sanzioni loro inflitte. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine della gara, mentre si dirigeva negli spogliatoi, si erano avvicinati l'allenatore D'Amore Annino e l'assistente Passerini Giovanni, i quali lo avevano insultato, minacciando inoltre che si sarebbero rivolti alla Federazione per non farlo più arbitrare. Successivamente, mentre si accingeva ad entrare nello spogliatoio, aveva sentito alle sue spalle un giocatore insultarlo e, giratosi, aveva riconosciuto il n. 11 Passerini Stefano, il quale, subito dopo, con gesto di stizza, da una distanza di circa due metri, aveva sputato nella sua direzione, ma “con inclinazione della testa verso terra”, talché egli istintivamente era arretrato. Quanto poi al calciatore Salzano Francesco, l'Arbitro ha precisato che, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, e dopo aver fatto il gesto di recarsi negli spogliatoi, il giocatore si era girato all'improvviso e, dopo essersi tolto la maglia, lo aveva insultato ripetutamente, allungando poi il braccio, come nel gesto di volergli lanciare contro la maglia, che stringeva nella mano. Sulla base delle dichiarazione rese dal Direttore di Gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, è dunque possibile focalizzare con maggiore precisione i comportamenti posti in essere da ciascun deferito, e di conseguenza rapportare le sanzioni alle loro effettive responsabilità. L'allenatore D'Amore Annino e l'assistente Passerini Giovanni dovranno pertanto essere sanzionati per le ripetute offese rivolte all'Arbitro, il calciatore Salzano Francesco per avere insultato l'Arbitro e per avere indirizzato a quest'ultimo un gesto di natura minacciosa, il calciatore Passerini Stefano per avere anch'egli insultato l'Arbitro, e per aver tenuto un comportamento particolarmente offensivo e dispregiativo nei suoi confronti. Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo andranno quindi rivisitate e graduate, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica dell'Allenatore D'AMORE ANNINO e dell'assistente PASSERINI GIOVANNI dal 13 dicembre 2008 al 3 dicembre 2008; la squalifica del calciatore SALZANO FRANCESCO dal 13 gennaio 2009 al 15 dicembre 2008, e quella del calciatore PASSERINI STEFANO dal 13 gennaio 2009 al 30 dicembre 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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