COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BENEDETTI MASSIMILIANO, (A.S.D. “DM 84” CERVETERI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.01.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 41 DEL 30.10.2008, GARA A.S.D. DM 84 CERVETERI – ALBATROS, DEL 26.10.2008 , CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BENEDETTI MASSIMILIANO, (A.S.D. “DM 84” CERVETERI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.01.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 41 DEL 30.10.2008, GARA A.S.D. DM 84 CERVETERI – ALBATROS, DEL 26.10.2008 , CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA La Commissione disciplinare territoriale , visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Al 17’ del primo tempo , della gara indicata in epigrafe, veniva espulso il giocatore Benedetti Massimiliano per aver colpito a gioco fermo ed offeso un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare spintonava l’arbitro , lo tirava per la divisa, gli inveiva contro offendendolo e lo minacciava reiteratamente anche a fine gara. Il ricorrente in sede di audizione diretta, ribadiva quanto esposto nel suo reclamo introduttivo e contestava totalmente le risultanze del referto arbitrale , negando categoricamente di aver colpito alcun avversario , né tanto meno di aver minacciato ed offeso l’arbitro, alla fine del primo tempo e al termine della partita. Il reclamo non è degno di accoglimento, In merito l’istante si è limitato a negare genericamente ogni addebito a lui rivolto, senza apportare utile fondamento alle sue ragioni. Tali affermazioni del calciatore contrastano con il referto arbitrale il quale come è noto costituisce fonte privilegiata di prova circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare, e ciò ai sensi dell’art.35 sub 1.1 del c.g.s. Il referto del direttore di gara nel caso che qui interessa, appare peraltro esente da vizi logici, risultando ben dettagliato sulla condotta messa in essere dal Benedetti, quando mette in evidenza un crescendo di pesanti illazioni lesive della dignità e dell’onore dell’arbitro, oltre alle reiterate minacce scaturite dopo l’espulsione dal campo. Inoltre è rilevante nell’oggettiva continuità del comportamento del giocatore, la valenza della sua irruenza, che si manifesta dapprima non solo nel fallo, avvenuto a gioco fermo nei confronti di un avversario di competizione, ma anche nelle fasi successive delle azioni ai danni del direttore di gara , come nella vivace protesta nei confronti di quest’ultimo, tanto da lasciare il campo solo dopo l’intervento dei suoi compagni di squadra. Va di conseguenza confermata la squalifica inflitta che appare equa e proporzionata alla reale portata dei fatti verificatisi. Pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa. Conferma la squalifica del calciatore Benedetti Massimiliano a tutto il 10.01.2009 di cui al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, al Com. Uff. N.41 del 30.10.2008.
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