COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.12.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE RUZZOLINI TOMMASO E DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE MARCUCCI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 14 DEL 20.11.2008 (Gara: DON BOSCO CINECITTA’ – CITTA’ DI COLLEFERRO del 15.11.2008 – Campionato Allievi Calcio a 5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 52 del 04.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.12.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE RUZZOLINI TOMMASO E DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE MARCUCCI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 14 DEL 20.11.2008 (Gara: DON BOSCO CINECITTA’ – CITTA’ DI COLLEFERRO del 15.11.2008 – Campionato Allievi Calcio a 5) La Commissione Disciplinare, preliminarmente pone all’attenzione che non è consentito proporre reclamo, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., per squalifiche a tecnici inferiore ad un mese. La Società DON BOSCO CINECITTA’, dopo aver presentato ricorso, è stata ascoltata da questa Commissione e, nella circostanza, ha ribadito quanto scritto nel reclamo presentato, escludendo la partecipazione alla zuffa finale sia del Dirigente MARCUCCI che dell’allenatore RUZZOLINI. Dall’esame del referto arbitrale risulta che il MARCUCCI, a fine gara, colpiva con calci e pugni allo stomaco un calciatore della squadra avversaria e che, come più volte detto, in caso di contrasto tra quanto riferisce la reclamante e l’arbitro nel proprio rapporto, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., prevale il contenuto di quest’ultimo e che pertanto la sanzione comminata al Dirigente MARCUCCI sia del tutto congrua rispetto agli addebiti mossi. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica fino al 5.12.2008 dell’allenatore RUZZOLINI TOMMASO. Di confermare l’inibizione al Dirigente MARCUCCI MARCO fino al 31.12.2008. La tassa reclamo viene incamerata.
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