COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008, A CARICO DEL CALCIATORE GIANMARCO SILVESTRINI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, CON COM. UFF. N.20 DEL 13.11.2008 , GARA: PRO MARINO CALCIO – CANARINI ROCCA DI PAPA, DEL 08.11.2008 , CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008, A CARICO DEL CALCIATORE GIANMARCO SILVESTRINI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, CON COM. UFF. N.20 DEL 13.11.2008 , GARA: PRO MARINO CALCIO – CANARINI ROCCA DI PAPA, DEL 08.11.2008 , CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI. La Commissione disciplinare territoriale , visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Dal referto di gara emerge che al 16’ del secondo tempo, veniva espulso il giocatore Silvestrini Gianmarco, perchè scalciava volontariamente una pozzanghera i cui schizzi di acqua attingevano l’arbitro al corpo e inoltre gli rivolgeva una frase irriguardosa. La reclamante, rappresentata in sede di sua audizione dall’Avv. Giuseppina Ceccarelli, riportandosi al ricorso introduttivo, riconduceva l’azione del giocatore in un gesto involontario e di stizza, purtroppo concomitante con la presenza del direttore di gara. Per tali ragioni contestando la sproporzione della sanzione rispetto alla reale portata dell’evento, il procuratore della Società ricorrente, chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Atteso che il fatto da sanzionare è pur sempre censurabile per il comportamento tenuto dal giovane calciatore nei confronti dell’autorità arbitrale, anche per quanto riguarda la frase irriguardosa rivolta al direttore di gara, si ritiene che la reazione del giocatore può comunque ricondursi ad una colpa lieve per un gesto emotivo, impulsivo ed esterno di disappunto e di mera stizza, plausibilmente per una sconfitta subita e non in un vero e proprio astio nei confronti dell’arbitro; circostanza questa che si evince anche sulla “violenza” esercitata esclusivamente e genericamente sulla cosa, quale il terreno di gioco, ( per altro nell’occasione intriso d’acqua, date le particolari condizioni metereologiche), e non con azione lesiva diretta sull’ufficiale di gara. In tale contesto e considerato quanto sopra, si può addivenire ad una riduzione della squalifica inflitta nei termini di cui al dispositivo onde renderla meglio commisurata alla effettiva entità dei fatti addebitati. DELIBERA Di ridurre al 15.12.2008 la squalifica del calciatore Gianmarco Silvestrini, di cui al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, con Com. Uff. n.20 del 13.11.2008. La tassa reclamo versata va restituita.
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