COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DINO DI JULIO E DELLA SOCIETA’ NUOVA TOR TRE TESTE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DINO DI JULIO E DELLA SOCIETA’ NUOVA TOR TRE TESTE La Procura Federale ha disposto il deferimento del calciatore Dino Di Julio, all’epoca dei fatti tesserato con la società Nuova Tor Tre Teste, e della società di appartenenza per violazione dell’articolo 1 comma 1 il primo e dell’articolo 4 comma 2 la seconda per la responsabilità oggettiva nella violazione commessa dal suo tesserato. Nell’atto di deferimento vengono esposti i motivi del deferimento consistenti nel fatto che il calciatore Di Julio, già tesserato con la società Rondinella Calcio Firenze, aveva adito la Commissione Accordi Economici deducendo circostanze non vere, come poi era stato documentalmente provato nel corso del procedimento ed era stato ammesso dallo stesso calciatore istante. La Commissione aveva quindi rimesso gli atti alla Procura che aveva ritenuto sussistenti le violazioni contestate coinvolgenti per responsabilità oggettiva la società con la quale il Di Julio era tesserato nel momento in cui aveva inviato l’istanza. La Commissione Disciplinare fissava quindi la riunione per la comparizione delle parti e la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di deduzioni difensive. Faceva pervenire una articolata memoria difensiva il tesserato Di Julio, per il ministero del suo difensore, con il quale sollevava eccezioni di incompetenza e di improcedibilità per prescrizione e l’infondatezza delle contestazioni nel merito. Nella riunione il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva la squalifica per quattro mesi a carico del calciatore e l’ammenda di € 1.500,00 a carico della società. Insisteva per il proscioglimento il difensore del tesserato. Nessuno compariva per la società. Preliminarmente deve essere deliberata l’eccezione di incompetenza della Commissione territoriale del Lazio. L’eccezione è infondata. Infatti il calciatore Di Julio ha commesso la violazione ascritta nel momento in cui ha inoltrato alla Commissione Accordi Economici il suo reclamo in cui esponeva fatti rivelatasi falsi. In quel momento il calciatore era tesserato con la società Nuova Tor Tre Teste e partecipava ad un campionato organizzato dal Comitato Regionale Lazio e quindi appare ben individuata la competenza della Commissione Territoriale di tale comitato. Ugualmente infondata è l’eccezione di prescrizione, infatti gli atti sono pervenuti alla Procura Federale dalla Commissione Accordi Economici solo in data 20-2-2008 e l’atto di deferimento della Procura è del 3 luglio 2008 ed è quindi pienamente tempestivo e tutt’altro che prescritto. Infine nel merito il comportamento del calciatore appare assolutamente censurabile ed in chiaro contrasto con quei principi di lealtà, correttezza e probità che presiedono l’attività sportiva. Infatti il calciatore, esponendo i fatti su cui basava le sue richieste economiche, ha detto il falso assumendo di non aver ricevuto somme dalla società con cui era tesserato, mentre si accertava successivamente che aveva ricevuto la gran parte di quanto pattuito e tali circostanze venivano ammesse dallo stesso calciatore. Non può invece considerarsi proporzionata la sanzione richiesta per la società Nuova Tor Tre Teste, sostanzialmente estranea ai fatti e con ogni probabilità del tutto ignara delle iniziative assunte dal suo tesserato; iniziative che si riferivano a questioni di stagioni precedenti in cui il calciatore era tesserato con altra società. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare sussistenti le violazioni rispettivamente ascritte ai deferiti e per l’effetto di irrogare al tesserato Dino Di Julio la squalifica per quattro mesi. Di prosciogliere da ogni addebito la Società NUOVA TOR TRE TESTE. Le sanzioni decorrono dal ricevimento delle comunicazioni da parte dei deferiti. Si comunichi agli interessati
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it