COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. PAPARELLI MAURIZIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE ASD PASTENA) SAVONE GIOVANNI,DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PARISI GIOVANNI, VICE PRESIDENTE, ZANNELLA GERARDO E LORELLO GIUSEPPE, DIRIGENTI, TUTTI DELLA ASD PASTENA E DELLA STESSA SOCIETA’ ASD PASTENA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. PAPARELLI MAURIZIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE ASD PASTENA) SAVONE GIOVANNI,DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PARISI GIOVANNI, VICE PRESIDENTE, ZANNELLA GERARDO E LORELLO GIUSEPPE, DIRIGENTI, TUTTI DELLA ASD PASTENA E DELLA STESSA SOCIETA’ ASD PASTENA La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 22 agosto 2008 ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio il calciatore Paparelli Maurizio, il vice presidente Parisi Giovanni, il dirigente accompagnatore Savone Giovanni ed i dirigenti Zannella Gerardo e Lorello Giuseppe, all’epoca dei fatti tutti tesserati per la società ASD Pastena nonché la stessa società, contestando a tutti i tesserati la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS ed alla società la violazione dell’articolo 4 comma 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai suoi tesserati. Nell’atto di deferimento si precisa il capo di incolpazione per il Paparelli a cui viene contestato di aver disputato nella stagione 2007-2008 nelle file della società Pastena la gara Carnello – Pastena del 1-12-2007 senza aver contratto un valido tesseramento con la società; al dirigente accompagnatore Savone viene contestato di aver sottoscritto la lista di gara attestando falsamente la regolare posizione del Paparelli, al vice Presidente Parisi di aver inviato al Comitato Regionale in data 1-12 2007 un plico raccomandato contenente solo nove fogli bianchi ed in data 5-12-2007 un’altra raccomandata contenente il tesseramento del calciatore Paparelli, tentando in tal modo di far risultare il tesseramento come avvenuto in data 1-12-2007; ai dirigenti Zannella e Lorello di non aver risposto senza giustificazione alla convocazione del collaboratore della Procura Federale incaricato dell’indagine. Alla società Pastena viene invece contestata la responsabilità oggettiva per le violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando termine alle parti per il deposito di deduzioni difensive. I deferiti non facevano pervenire scritti difensivi e nessuno compariva nella riunione fissata per la discussione. Il rappresentante della Procura Federale richiedeva la squalifica per il calciatore Paparelli per 2 gare, l’inibizione per il dirigente Savone per mesi 3, per il dirigente Parisi per mesi 4 e per i dirigenti Zannella e Lorello per mesi 1 ed infine per la società Pastena € 1.000,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontare nell’attuale stagione. Le violazioni ascritte ai tesserati sono ampiamente provate con l’esclusione del dirigente Parisi, il cui comportamento, pur sospetto, non appare inquadrarsi nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 1 comma 1 del CGS. In effetti, pur essendo provato l’invio del plico raccomandato contenente solo fogli bianchi, non appare univoca la motivazione che possa aver indotto il dirigente a tale comportamento. Infatti deve escludersi che il plico possa essere stato inviato in tal modo per sanare l’invio tardivo del modulo di tesseramento in quanto, per arrivare a tale risultato, il dirigente avrebbe dovuto infilare il documento nel plico già inviato, il che è da escludersi. Peraltro anche attribuendo al tesseramento del Paparelli la data del 1-12-2007 la posizione dello stesso sarebbe stata comunque irregolare nella gara disputata nello stesso giorno in quanto il tesseramento sarebbe decorso solo dal giorno successivo. Quindi il Parisi va prosciolto non essendo provata la violazione a lui ascritta. Per quanto attiene alla misura delle sanzioni richieste ritiene la Commissione che, non avendo conseguito il Pastena vantaggi concreti dall’utilizzazione del calciatore, nei confronti della società possa applicarsi la sanzione dell’ammenda, in misura maggiore a quella usualmente applicata alle società colpevoli di utilizzazione irregolare di calciatori nel caso di reclamo di parte, mentre nei confronti del calciatore e del dirigente accompagnatore si possa senz’altro uniformare le sanzioni a quelle applicate nei medesimi casi. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere il vice presidente della ASD Pastena Parisi Giovanni dalle violazioni ascritte. Di comminare alla ASD Pastena l’ammenda di € 400,00 Di inibire i dirigenti della ASD Pastena Savone Giovanni, Zanella Gerardo e Lorello Giuseppe per giorni 15. Di squalificare il calciatore Paparelli Maurizio per una giornata di gara. Le sanzioni decorrono dalla data di comunicazione. Si comunichi agli interessati.
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