COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SANTINI ANGELO, DEL PRESIDENTE PIERLUIGI BARBON, DEI DIRIGENTI GIOVANNI SANTINI E FRANCESCO RAPALI TUTTI TESSERATI CON LA SOCIETA’ BELLA FARNIA, NONCHE’ DELLA STESSA SOCIETA’

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SANTINI ANGELO, DEL PRESIDENTE PIERLUIGI BARBON, DEI DIRIGENTI GIOVANNI SANTINI E FRANCESCO RAPALI TUTTI TESSERATI CON LA SOCIETA’ BELLA FARNIA, NONCHE’ DELLA STESSA SOCIETA’ La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 6 agosto 2008 ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio il calciatore Angelo Santini, il Presidente Pierluigi Barbon ed i dirigenti Giovanni Santini e Francesco Rapali, tutti tesserati per la ASD Bella Farnia, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS il primo ed il terzo e per violazione dell’articolo 61 delle N.O.I.F. il secondo ed il quarto e la società ASD Bella Farnia per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS per la responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati. Nell’atto viene contestato al calciatore Santini di aver partecipato a cinque gare della stagione sportiva 2007-2008 in posizione di squalifica non avendo scontato una giornata di squalifica comminata nell’ultima gara del precedente campionato, al Presidente Barbon e al dirigente Rapali di aver svolto la funzione di accompagnatore ufficiale, il primo in quattro gare ed il secondo in una gara, attestando falsamente la regolare posizione dei calciatori partecipanti alle gare, al dirigente Santini, segretario della società, di aver omesso il controllo della posizione del calciatore mediante la lettura dei comunicati ufficiali. La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine alle parti per l’inoltro di scritti difensivi; nel termine indicato i deferiti non facevano pervenire alcunché né presenziavano alla riunione. Il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e richiedeva l’irrogazione della squalifica per 1 gara a carico del calciatore Santini Angelo, dell’inizione di 3 mesi a carico del dirigente Santini Giovanni e del Presidente Barbon e di un mese a carico del dirigente Rapali e dell’ammenda di € 300,00 a carico della società Bella Farnia. Ritiene la Commissione che la responsabilità del dirigente Santini Giovanni sia insussistente. Invero il Santini svolge nella società le funzioni di segretario sul quale, istituzionalmente, non incombe l’obbligo di attestare la regolare posizione del calciatore che disputi la gara, obbligo che incombe invece al dirigente accompagnatore ufficiale, essendo assolutamente ininfluente il procedimento interno con cui si giunge all’attestazione di regolarità da parte dell’accompagnatore e che varia, naturalmente, da società a società. Pienamente provata è invece la responsabilità del calciatore, dei due dirigenti accompagnatori, di cui uno è anche il Presidente della società e naturalmente della società. Le sanzioni richieste appaiono eccessive per quanto attiene i due dirigenti accompagnatori, considerando gli usuali parametri adottati per tali casi dalla Commissione, mentre appaiono troppo lievi nel caso del calciatore e della società, considerando la considerevole reiterazione e continuazione delle violazioni. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso DELIBERA Di prosciogliere dagli addebiti il dirigente Santini Giovanni, Di inibire il Presidente Barbon Pierluigi per mesi due ed il dirigente Rapali Francesco per giorni quindici. Di squalificare il calciatotre Santini Angelo per due giornate di gara. Di comminare l’ammenda di € 500,00 a carico della società Bella Farnia Le sanzioni irrogate decorrono dalla data della comunicazione. Si comunichi.
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