COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.P.D. OLIMPIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL C.U. 22 DEL 20-11-2008 IN MERITO ALLA GARA OLIMPIA – SPES MONTESACRO DEL 15-11-2008 CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B COPPA PROVINCIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.P.D. OLIMPIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL C.U. 22 DEL 20-11-2008 IN MERITO ALLA GARA OLIMPIA – SPES MONTESACRO DEL 15-11-2008 CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B COPPA PROVINCIA Il competente Giudice Sportivo adottava a carico dalla società Olimpia la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 25,00 in quanto l’Arbitro della gara non aveva dato inizio all’incontro in epigrafe in quanto l’impianto d’illuminazione non risultava funzionante all’orario fissato per l’inizio della gara e la situazione non era mutata trascorso il tempo d’attesa. Infine non risultava in atti che la società ospitante si fosse attivata per rimuovere l’inconveniente e doveva quindi considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti. Impugna la decisione ritualmente e nei termini la società Olimpia che la contesta totalmente in quanto, a suo dire, il guasto all’impianto era stato improvviso e fronteggiato immediatamente con la chiamata di un elettricista e poi dei tecnici ACEA che avevano constatato che il difettoso funzionamento dell’impianto era dovuto ad un sovraccarico della linea principale. Concludeva quindi chiedendo la totale riforma della decisione con l’annullamento di tutte le sanzioni disciplinari e la ripetizione della gara. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Infatti, qualora le circostanze esposte dalla reclamante si fossero rivelate fondate, la domanda di ripetizione della gara sarebbe stata senz’altro accoglibile in quanto ci si sarebbe trovati in un evidente caso di forza maggiore. La reclamante su cui incombeva l’onere della prova non ha però allegato alcun supporto probatorio alle sue affermazioni, se non un articolo di stampa che non ha alcun valore documentale. Non vi è prova infatti dell’intervento tempestivo dell’elettricista e dei tecnici dell’azienda gerente il servizio di energia elettrica, né delle risultanze di tali interventi. In carenza di prova, quindi, la società reclamante non ha vinto la presunzione di responsabilità che incombe sulla società ospitante per le carenze rilevate nell’impianto di gioco. Non può invece aderirsi alla tesi del Giudice di prime cure che ha considerato la società rinunciataria a tutti gli effetti. Risulta in atti che le squadre di entrambe le società fossero presenti nell’impianto di gioco e che entrambi hanno consegnato regolarmente le distinte ed i documenti al direttore di gara. Non possono quindi applicarsi alla società reclamante le sanzioni accessorie derivanti dalla rinuncia che colpiscono esclusivamente la squadra che non si presenti in campo nell’orario fissato, considerato anche il tempo di attesa, nel numero minimo di giocatori ovvero che abbandoni il campo a gara iniziata. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo annullando le sanzioni del punto di penalizzazione e dell’ammenda di € 25,00, confermando nel resto la decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita
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