COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO S. BASILIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FOSCHI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 26 DEL 4.12.2008 (Gara: PRO CALCIO S. BASILIO – CANARINI ROCCA DI PAPA del 30.11.2008 – Campionato Allievi Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO S. BASILIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FOSCHI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 26 DEL 4.12.2008
(Gara: PRO CALCIO S. BASILIO – CANARINI ROCCA DI PAPA del 30.11.2008 – Campionato Allievi Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
premesso che le giustificazioni addotte dalla reclamante a sostegno del gravame non appaiono assumibili;
ritenuto, in effetti, che l’indicazione che la predetta Società fa in sede di reclamo del giocatore MARANDO ALFREDO quale responsabile del calcio ai danni dell’arbitro, anzichè del calciatore FOSCHI DANIELE (come, invece, indicato nel referto arbitrale) non è suffragata da alcuna dichiarazione di ammissione di responsabilità del predetto MARANDO ALFREDO;
considerato, infine, che quanto asserito dalla reclamante non trova fondamento nel referto di gara che come asserito dall’art. 35 del C.G.S, è da ritenersi fonte privilegiata di prova, e che, pertanto la sanzione irrogata nel caso di specie deve ritenersi del tutto congrua ed adeguata al grave gesto di violenza posto in essere nei confronti del Direttore di gara.
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, di confermare la sanzione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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