COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTALTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE PALLOTTI VALENTINO E L’AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 4.12.2008 (Gara: MONTALTO CALCIO – GRADOLI del 30.11.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTALTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE PALLOTTI VALENTINO E L’AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 4.12.2008 (Gara: MONTALTO CALCIO – GRADOLI del 30.11.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; premessa la fede privilegiata che il C.G.S. riconosce al referto arbitrale; atteso che sostanzialmente la Società reclamante non contesta la sussistenza dei fatti ma eccepisce una eccessiva severità da parte del Giudice Sportivo; la Commissione osserva che, in effetti, il comportamento del pubblico – pur censurabile e sanzionabile ex art. 12 CGS – non può essere qualificato alla stregua di atti discriminatori vista la nazionalità italiana del Direttore di gara; la condotta del calciatore PALLOTTI VALENTINO è rimproverabile, ma trattandosi di spinte commesse in un’unica circostanza senza gravi conseguenze e ferma la contestazione in ordine alle espressioni offensive e minacciose, ritiene di ridurre la squalifica. Pertanto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 400,00 a carico della Società MONTALTO e la squalifica al 28.2.2009 a carico del PALLOTTI VALENTINO. La tassa reclamo va restituita.
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