COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ADS JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 A CARICO DELLA SOC. ADS JUNIOR PORTUENSE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 20/11/08. (Gara: Tormarancio Corsano – Junior Portuense del 16/11/08 – Camp. di SECONDA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' ADS JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 A CARICO DELLA SOC. ADS JUNIOR PORTUENSE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 20/11/08. (Gara: Tormarancio Corsano – Junior Portuense del 16/11/08 - Camp. di SECONDA CATEGORIA) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante ha chiesto che venga annullata la decisione del Giudice Sportivo, con la quale è stata comminata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, e ha dedotto, a tal riguardo, che non corrisponderebbe a verità quanto dichiarato dall'Arbitro, e cioè che cinque giocatori della soc. Junior Portuense avrebbero abbandonato il terreno di gioco prima della fine della gara; si è contestato inoltre che detti giocatori si sarebbero arrampicati sulla rete di recinzione, venendo poi alle mani con i sostenitori avversari. Allorquando il loro allenatore Antonini Luciano – che, in quanto squalificato, assisteva all'incontro dall'esterno dell'impianto – era stato aggredito da alcuni facinorosi, i giocatori si sarebbero infatti soltanto avvicinati alla rete metallica “per correre in aiuto” del proprio Allenatore, ma senza arrampicarsi sulla rete stessa e senza mai allontanarsi dal terreno di gioco. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 47° del secondo tempo il n. 10 Pusceddu della soc. Junior Portuense si era avvicinato alla rete di recinzione e aveva iniziato a litigare con gli spettatori che si trovavano al di là della recinzione; subito dopo si erano avvicinati alla rete anche i compagni Marengo (n. 5), Falcioni (n. 2), Campitelli (n. 3) e D'Ambrogi (n. 1); il Pusceddu aveva anche cercato di arrampicarsi sulla rete di recinzione nel tentativo di scavalcarla, ma senza riuscirvi. A quel punto egli aveva invitato detti giocatori a riprendere il gioco, ma senza ottenere risultati: ed infatti il n. 1 D'Ambrogi, dopo avere staccato da terra e impugnato la bandierina del calcio d'angolo, si era diretto di corsa all'uscita del campo, seguito dagli altri compagni, e tutti insieme, superata la zona degli spogliatoi, si erano recati all'esterno dell'impianto, dirigendosi verso la rete di recinzione, ove si trovavano gli spettatori. A quel punto, come da regolamento, egli aveva considerato i suddetti giocatori espulsi e, di conseguenza, si era visto costretto a sospendere la gara, in quanto la soc. Junior Portuense era venuta a trovarsi con un numero di giocatori inferiore a quello minimo regolamentare. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermato che la sospensione dell'incontro è stata determinata esclusivamente dal comportamento dei giocatori della soc. Junior Portuense, i quali , visto aggredito e picchiato il proprio Allenatore, erano accorsi in suo aiuto; comportamento questo comprensibile dal punto di vista umano, ma non regolamentare. Del tutto corretta deve quindi considerarsi la decisione del Giudice Sportivo, il quale ha applicato, nel caso di specie, la sanzione prevista dall'art. 17 comma 1 del C.G.S.. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della Soc. ADS JUNIOR PORTUENSE. La tassa di reclamo va incamerata.
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