COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MORLUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 15 DEL 27.11.2008 (Gara: MORLUPO – COMUNALE DI CAPENA del 22.11.2008 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MORLUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 15 DEL 27.11.2008 (Gara: MORLUPO – COMUNALE DI CAPENA del 22.11.2008 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società reclamante sostiene che “malintenzionati” rimasti al di fuori del centro sportivo oltre la fine della partita, avrebbero solamente protestato nei confronti dell’Allenatore della squadra avversaria, senza per questo rendersi responsabili di aver atteso l’arbitro recando oggetti contundenti. Per quanto riguarda il lancio di fumogeni, la ricorrente pur ammettendo l’episodio, esclude che uno di essi abbia provocato lacrimazione al Direttore di gara. La società ATLETICO MORLUPO conclude chiedendo un riesame della sanzione pecuniaria comminatale dal Giudice Sportivo. Peraltro, dall’esame degli atti ufficiali – fonte primaria di prova – è emerso che un fumogeno ha provocato gonfiori e lacrimazione al Direttore di gara e che, alla fine dell’incontro, alcuni malintenzionati lo attendevano fuori dall’impianto sportivo impugnando pezzi di ferro. Stante quanto sopra, appare evidente la responsabilità della Società ATLETICO MORLUPO per tali episodi che, uniti ad altri non eccepiti dalla ricorrente, hanno costituita le motivazioni della sanzione comminata dal Primo Giudice, che si ritiene ampiamente congrua. Tanto premesso, considerate non fondate le argomentazioni della ricorrente DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATLETICO MORLUPO e, pertanto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo viene incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it