COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 58 del 30/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL VECCHIO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (Gara: PESCATORI OSTIA – TANAS CASALOTTI del 7.12.2008 – Campionato Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 58 del 30/12/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL VECCHIO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008
(Gara: PESCATORI OSTIA – TANAS CASALOTTI del 7.12.2008 – Campionato Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni poste in essere dalla Società PESCATORI OSTIA a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono essere prese parzialmente in considerazione;
che in effetti il comportamento del calciatore DEL VECCHIO va ricondotto ad una forma di protesta offensiva espressa in maniera reiterata che non ha però assunto alcun connotato di aggressività nei confronti dell’arbitro;
alla luce di tale considerazioni, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che la sanzione stessa possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi, riducendo la squalifica inflitta al calciatore DEL VECCHIO MARCO da 4 a 3 gare effettive.
La tassa reclamo si restituisce.
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