COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S. PESCATORI OSTIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 54 DELL’11-12-2008 IN MERITO ALLA GARA FIDENE – PESCATORI OSTIA DEL 30-11-2008 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S. PESCATORI OSTIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 54 DELL’11-12-2008 IN MERITO ALLA GARA FIDENE – PESCATORI OSTIA DEL 30-11-2008 CAMPIONATO DI ECCELLENZA Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini l’A.S. Pescatori Ostia ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo del competente Comitato che, respingendo il reclamo di primo grado della stessa società, disponeva la ripetizione della gara in epigrafe. Il primo Giudice ha rilevato che dal referto di gara emergeva che al 21’ del primo tempo l’Arbitro aveva dovuto sospendere la gara in quanto si era verificato lo smottamento del terreno di gioco con crollo parziale della recinzione dietro una porta, a causa delle violentissime piogge della sera prima e della mattinata. Il Giudice ha quindi ritenuto che sussistesse la causa di forza maggiore, invocata anche dalla Regola 5 del gioco del calcio, che consente all’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro quando avvengano degli avvenimenti esterni che rendano impossibile la prosecuzione della gara in condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti. Riteneva altresì che si fosse verificato un evento eccezionale, come riportato da tutti i media, che non poteva essere attribuito alla squadra ospitante a differenza di quanto richiesto dalla reclamante che riteneva invece che la responsabilità andasse attribuita al Fidene che stava effettuando presso l’impianto di gioco dei lavori di ristrutturazione senza osservare le opportune norme di sicurezza. Reitera le medesime censure la reclamante innanzi alla Commissione Disciplinare ribadendo che, a suo parere,la mancata conclusione dell’incontro debba essere attribuita alla società ospitante, responsabile del crollo parziale della recinzione e dello smottamento del terreno di gioco, a causa della mancata osservanza delle norme di sicurezza nell’effettuazione dei lavori di ristrutturazione in corso. A sostegno delle sue tesi la reclamante sostiene che già nel giorno precedente si era verificato l’intervento dei Vigili del Fuoco per un inizio di smottamento, che era stata sospesa dal direttore di gara la partita di allievi provinciali iniziata alle ore 9,00 dello stesso giorno, che la società Fidene aveva provveduto a chiamare una ruspa per tamponare l’inizio di smottamento senza però risolvere il problema e che, infine, non potevano certo dirsi imprevedibili le abbondanti precipitazioni verificatisi in quei giorni in quanto erano state previste dai meteorologi ed era stata avvertita per tempo la popolazione romana con la massima allerta della protezione civile. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Invero il ragionamento seguito dal Giudice Sportivo è assolutamente condivisibile ed esente da vizi logici di sorta. Quello che deve definirsi imprevedibile è l’evento franoso verificatosi durante la gara, in quanto, anche a voler prevedere una più o meno abbondante precipitazione temporalesca, non è certo scritto in natura che dovesse seguire un evento franoso di tale importanza. La circostanza dedotta dalla reclamante che la società di causa, preoccupata dalle avvisaglie dell’evento, abbia provveduto a chiamare una ruspa per consolidare il terrapieno oggetto di lavori, non fa che confermare che la società Fidene abbia fatto quanto in suo potere per evitare il disastro poi verificatosi. Relativamente poi all’assenza od inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro invocata dalla reclamante, si deve osservare che la questione esula dalla competenza degli organi di Giustizia Sportiva, non è stata dimostrata e comunque non emerge un sicuro nesso di causalità con l’evento che valga a vincere la presunzione di concreta riferibilità alla situazione meteorologica determinatasi tale da giustificare la dichiarazione di pubblica calamità da parte degli organi preposti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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