COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBULA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLACCI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 SGS DEL 30.12.2008 (GARA: MONTEROTONDO – ALBULA del 21.12.2008 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBULA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLACCI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 SGS DEL 30.12.2008 (GARA: MONTEROTONDO - ALBULA del 21.12.2008 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore PAOLACCI GIUSEPPE non è suscettibile di riesame alla luce del comportamento da lui tenuto durante e a fine gara, come si rileva dal referto arbitrale e che non sono quindi fondate le argomentazioni della reclamante circa la semplice espressione di stizza del calciatore in parola, alla fine dell’incontro. Considerata ampiamente congrua la sanzione di cui sopra DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ALBULA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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