COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANALE MONTERANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI SETTIMI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 25 DEL 18.12.2008 (GARA: CANALE MONTERANO – MONTEROSI del 14.12.2008 – Campionato Prov.li Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANALE MONTERANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI SETTIMI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 25 DEL 18.12.2008
(GARA: CANALE MONTERANO - MONTEROSI del 14.12.2008 – Campionato Prov.li Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che le argomentazioni addotte dalla reclamante non appaiono assumibili;
che, infatti, il reclamo proposto non fornisce elementi idonei ad inficiare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto;
che, alla luce del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, il calciatore si è reso responsabile di un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara;
che, pertanto, è del tutto congrua la sanzione così come comminata.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore DI SETTIMI FABRIZIO.
La tassa reclamo va incamerata.
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