COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 19 DEL 18.12.2008 (GARA: BORGO FLORA – ATLETICO CISTERNA del 13.12.2008 – Campionato Jun. Prov. Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 19 DEL 18.12.2008
(GARA: BORGO FLORA – ATLETICO CISTERNA del 13.12.2008 – Campionato Jun. Prov. Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerata la fede privilegiata che il C.G.S. riconosce al referto arbitrale e vista la sostanziale ammissione di responsabilità che si legge nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si devono ritenere accertati i fatti contestati ai calciatori GASPA CESARE e RAGOSTA ANTONIO.
Particolarmente grave, poi, si ritiene la condotta posta in essere dal calciatore VITO GIANLUCA, peraltro vice capitano della sua squadra, concretizzatasi sia in violenza verbale, attraverso reiterate offese ed ingiurie nei confronti dell’arbitro, nel campo di gioco e nello spogliatoio, sia in violenza fisica consumata nella circostanza nella spinta sulla fronte tale da far perdere l’equilibrio al Direttore di gara e farlo indietreggiare.
Dalla documentazioni in atti si ritiene, invece, eccessiva la sanzione dell’inibizione fino al 30.1.2009 irrogata nei confronti del Dirigente ORBISAGLIA PIETRO, che pertanto la stessa possa essere ridimensionata nei termini di cui al dispositivo;
tanto premesso, la Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso riducendo l’inibizione a carico del Dirigente ORBISAGLIA PIETRO dal 30.1.2009 all’8.1.2009, confermando, per il resto, le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo.
La tassa reclamo va restituita.
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