COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’A.S. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 26 DEL 4-12-2008 IN MERITO ALLA GARA PRO MARINO – VIVACE GROTTAFERRATA DEL 30-11-2008 CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’A.S. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL COM. UFF. 26 DEL 4-12-2008 IN MERITO ALLA GARA PRO MARINO – VIVACE GROTTAFERRATA DEL 30-11-2008 CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B La società Vivace Grottaferrata ha impugnato la delibera in epigrafe con la quale il competente Giudice Sportivo comminava ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società e comminava inoltre un punto di penalizzazione e l’ammenda di € 25,00 a ciascuna ritenendole rinunciatarie all’incontro a tutti gli effetti. Il Giudice osservava che la gara in epigrafe non si era disputata per espressa rinuncia di tutte e due le squadre che non avevano fatto pervenire giustificazioni in proposito. Si duole della decisione la reclamante osservando che alle ore 12,45 era presente per giocare la gara sul campo di Castel Gandolfo ma nella stessa ora era programmata anche una gara del campionato Allievi e l’Arbitro dell’incontro giovanissimi comunicava che doveva disputarsi prima la gara del campionato allievi. L’Arbitro di detta gara giungeva però alle ore 13,25 appena in tempo per evitare l’annullamento e quindi la gara Giovanissimi slittava almeno alle ore 16,00 minuto più minuto meno. A quel punto i responsabili delle due società, d’intesa con l’Arbitro, avevano sottoscritto una dichiarazione congiunta in cui, preso atto dell’occorso e della assoluta inopportunità di far disputare la gara ad oltre due ore e mezzo dall’orario prefissato con giovanissimi atleti ed in orario notturno, abbandonavano il campo di gioco. Chiedeva quindi la ripetizione della gara e l’annullamento delle sanzioni disciplinari a carico. In effetti dall’esame dei documenti ufficiali emerge che per il 30 novembre 2008 alle ore 12,45 risultava programmata presso il campo sportivo di Castel Gandolfo la gara Nuova S. Maria – Roma VIII del campionato allievi sperimentali a seguito dello spostamento del campo di gioco, resosi necessario per la indisponibilità dell’impianto Attilio Ferraris di S. Maria delle Mole in attesa di omologazione del nuovo manto in sintetico. Nell’operare lo spostamento, è di tutta evidenza che non si tenne conto della precedente programmazione nello stesso campo ed alla stessa ora della gara del campionato Giovanissimi Provinciali fascia B di cui ci si occupa. Orbene è evidente che, mentre qualora l’Arbitro e le squadre trovino il campo occupato da altra gara non ancora terminata, è onere attendere la conclusione dell’incontro precedente e disputare comunque l’incontro, tale obbligo non sussiste qualora il campo risulti occupato da incontro di categoria superiore che è programmato nello stesso orario od in orario successivo e che debba ancora iniziare nell’orario programmato per la gara concomitante. Diversamente opinando si arriverebbe all’assurdo che l’orario programmato possa essere non osservato anche per ore e vengano costretti Arbitro e calciatori, magari giovani o giovanissimi come nella specie, ad attendere due, tre o quattro volte, il tempo di attesa. Nel caso che ci occupa è accaduto proprio questo, cioè all’orario programmato, ore 12,45, il campo risultava occupato da altra gara che poi è iniziata concretamente in ulteriore grave ritardo, quindi la gara dei giovanissimi avrebbe dovuto disputarsi ad oltre due ore dall’orario programmato, quindi quattro volte il tempo di attesa. La decisione delle due squadre di attendere il tempo di attesa e poi di allontanarsi dall’impianto non può essere censurata e le due società, regolarmente presenti all’orario di inizio della gara, non possono certo essere considerate rinunciatarie. La delibera va quindi totalmente annullata e va disposta la ripetizione della gara . La Commissione Disciplinare, quanto sopra premesso, DELIBERA In accoglimento del reclamo di annullare integralmente la decisione impugnata, ivi comprese le sanzioni disciplinari accessorie del punto di penalizzazione e dell’ammenda di € 25,00 a carico di entrambe le società, e di disporre la ripetizione della gara, mandando il comitato competente per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita.
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