COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANEPINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.000 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (GARA: CANEPINA – MONTEROSI del 7.12.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANEPINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.000 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (GARA: CANEPINA – MONTEROSI del 7.12.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CANEPINA, nel contestare il contenuto del provvedimento disciplinare assunto a suo carico, è rimasta altresì fortemente sorpresa per essere stata tacciata come Società razzista, in contrasto invece con il grande impegno che viene messo in atto, durante il tempo libero, dai loro tesserati per inculcare nei giovani calciatore ed in tutto l’ambiente i valori dello sport e della convivenza civile. Oltre a ciò la ricorrente ci tiene a mettere in evidenza una serie di episodi verificatisi tra alcuni calciatori della loro squadra ed un calciatore di colore della squadra avversaria, con il quale si scambiavano una serie di battute, in un clima di simpatia reciproca. Anche la stampa lo locale, conoscendo le iniziative e l’impegno profuso da parte dei Dirigenti per eliminare i comportamenti razzisti, ha appreso con stupore quanto riportato sul Comunicato Ufficiale ed ha espresso convinta solidarietà alla Società. Ed è per tutti questi motivi che la reclamante chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta con il C.U. indicato in oggetto. Questa Commissione Disciplinare, pur rilevando che bene ha operato il Giudice Sportivo di prime cure nell’applicare il contenuto di cui all’art. 11 del C.G.S., per avere almeno dieci sostenitori locali indirizzato all’Arbitro espressioni dal contenuto offensivo e denigratorio per motivi di razza ed in una sola circostanza identiche espressioni ad un calciatore di colore della squadra del MONTEROSI, all’atto della sua sostituzione; non può però non considerare il fattivo e convincente impegno delle persone della Società CANEPINA che mettono in atti per tentare di evitare gli incresciosi episodi che sono stati oggetto del presente ricorso; ritiene quindi la suddetta Commissione, alla luce delle predette considerazioni, che l’ammenda stessa possa essere lievemente ridimensionata. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo l’ammenda da € 1.000,00 ad € 800,00. La tassa reclamo si restituisce.
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