COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BELLEGRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 4.12.2008 (GARA: TREVI – BELLEGRA del 23.11.2008 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BELLEGRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 4.12.2008 (GARA: TREVI - BELLEGRA del 23.11.2008 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la gara oggetto del gravame è stata sospesa al 36mo del secondo tempo in quanto l’arbitro, a seguito di una sua decisione tecnica, veniva fatto oggetto di offesa da parte di calciatore della Società TREVI e, nella circostanza, un compagno di squadra dei medesimi, gli poggiava le mani addosso, spingendolo, mentre l’assistente di parte della stessa Società tentava di colpirlo con l’asta della bandierina; nel contempo erano intervenute le Forze dell’Ordine ed alcuni estranei sostavano indebitamente sul terreno di gioco. A tal punto l’arbitro, non ritenendosi nelle condizioni atte a proseguire la direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente. Il Giudice Sportivo Territoriale non ritenendo che ricorressero le condizioni per l’interruzione anticipata dell’incontro, essendo presente la Forza Pubblica e avendo egli omesso di invitare il capitano della Società TREVI a riportare la calma tra i propri compagni, decideva di disporre la ripetizione della gara medesima. La reclamante contesta la decisione del primo Giudice sostenendo il particolare stato di pericolosità nei confronti dell’arbitro a seguito del comportamento dei tesserati dalla Società TREVI, tale da indurlo a sospendere l’incontro. Chiede, quindi, che alla Società TREVI venga inflitta la punizione della perdita della gara, in quanto responsabile degli accaduti. Questa Commissione, dall’esame degli atti ufficiali, rileva che, prima della sospensione dell’incontro, l’arbitro non era stato fatto oggetto di particolari gesti di violenza da parte di tesserati della Società TREVI, tali da pregiudicare l’ulteriore svolgimento della gara e, comunque, atti a porre in uno stato di rischio per la propria incolumità. Tale situazione non giustifica, quindi, l’interruzione anticipata della gara stessa in presenza, come sopra detto, delle Forze dell’Ordine e tenuto anche conto della mancata richiesta al capitano della squadra, da parte dell’arbitro stesso, di intervenire nei confronti dei compagni. Tanto premesso, ritenuta ampiamente corretta la decisione del Giudice di prime cure DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società BELLEGRA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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