COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DELLA SIG.RA ARIANNA MASSAI CALCIATRICE GIA’ TESSERATA PER LA POL. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO, DEI SIGG. GIANLUCA DI GENNARO E STEFANO STEFANI DIRIGENTI DELLA G.S.D. SAN PIO X E DELLA SOCIETA G.S.D. SAN PIO X

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DELLA SIG.RA ARIANNA MASSAI CALCIATRICE GIA’ TESSERATA PER LA POL. QUARTIERE CAMPO DELL’ORO, DEI SIGG. GIANLUCA DI GENNARO E STEFANO STEFANI DIRIGENTI DELLA G.S.D. SAN PIO X E DELLA SOCIETA G.S.D. SAN PIO X La Procura Federale della F.I.G.C.ha disposto il deferimento della calciatrice Arianna Massai per violazione dell’art. 10 comma 2 del CGS e 40 comma 4 delle NOIF, dei dirigenti Di Gennaro e Stefani per violazione dellart. 10 comma 2 CGS in relazione all’articolo 40 comma 4 delle NOIF nonché per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, ed, infine, della Societa San Pio X per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati. A sostegno del deferimento la Procura segnalava che il Presidente del Comitato Regionale Lazio aveva segnalato alla stessa Procura che il GSD San Pio X aveva richiesto il tesseramento della calciatrice Massai con modulo trasmesso il 31-10-2007 ma che era emerso che la stessa era tesserata con la società Quartiere Campo dell’Oro. Il Comitato aveva segnalato alla società richiedente la circostanza il 26-11-2007 passando agli atti il tesseramento nullo ad ogni effetto. Nel contempo si rilevava che la calciatrice sia anteriormente alla comunicazione, sia posteriormente sino al 15-12-2007 aveva partecipato nelle file del san Pio X a ben dieci gare di campionato. La Commissione Disciplinare fissava la riunione del 18 dicembre 2008 per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine sino al 13 dicembre antecedente per il deposito di memorie ed istanze difensive. Facevano pervenire memoria difensiva i dirigenti Di Gennaro e Stefani che spiegavano il complesso iter che aveva portato al tesseramento della calciatrice. Invero la calciatrice si era recata presso la società san Pio X quando aveva saputo che la stessa avrebbe partecipato al campionato di calcio a 5, precisando però che, pur essendo fortemente interessata a tale campionato, aveva già sottoscritto altra richiesta di tesseramento con la Pol. Quartiere Campo Oro. I dirigenti prefati si erano attivati con la consorella che non aveva avuto difficoltà a rilasciare la lista di trasferimento per accontentare la calciatrice. Però la lista, inviata ritualmente e nei termini al Comitato, era stata respinta in quanto la calciatrice non risultava tesserata con il Quartiere Campo Oro ma libera. Ritenendo quindi che il Quartiere Campo Oro non avesse mai perfezionato il tesseramento e che, in buona fede, avesse rilasciato la lista di trasferimento erroneamente, avevano inviato un modulo di tesseramento sottoscritto dalla calciatrice e si erano visti con sorpresa recapitare l’atto di deferimento, non avendo mai ricevuto la nota del 26-11-2007 dell’Ufficio tesseramenti che annullava anche tale secondo tesseramento proprio per la coesistenza con il tesseramento con il Quartiere Campo Oro prima negato. Nella riunione comparivano i dirigenti citati che ribadivano quanto da loro già esposto e producevano i documenti a sostegno. Il rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti acquisiti anche presso gli uffici del Comitato, concludeva per il proscioglimento dei deferiti ed il non luogo a procedere. E’ evidente che si è tratto di una svita del competente ufficio tesseramenti, con ogni probabilità causata dalla quasi contemporaneità dell’invio del tesseramento con il Quartiere Campo Oro, avvenuta il 12 settembre 2007, e della lista di trasferimento da tale società alla San Pio X,, avvenuta il 19 successivo. Quando l’ufficio ha esaminato la lista di trasferimento è di tutta evidenza che il tesseramento a favore della società cessionaria non fosse stato ancora meccanizzato e quindi la lista è stata restituita nulla in quanto la calciatrice non risultava in carico alla società cessionaria ma in posizione di svincolo. La società San Pio X era però autorizzata a pensare che la società Quartiere campo Oro non avesse mai spedito la richiesta di trasferimento e l’ha quindi reiterata a suo favore, incorrendo nel doppio tesseramento. Però la prima lista, illegittimamente respinta, deve ritenersi del tutto valida e, quindi, il tesseramento a titolo temporaneo per la società San Pio X sussisteva dal 19-9-2007 data dell’inoltro. La posizione della calciatrice nelle gare in questione tutte successive a tale data deve quindi ritenersi del tutto regolare e né lei, né i dirigenti, né la società debbono rispondere di alcun addebito. Vanno quindi condivise le conclusioni della Procura Federale, rilevando come il caso si è caratterizzato come una serie incredibile di sfortunate circostanze coronate dal mancato ricevimento della comunicazione del 26-11-2007 che avrebbe senz’altro, se ricevuta, consentito alla società di chiarire con largo anticipo la questione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere da ogni addebito tutti i deferiti. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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