COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NAPOLEONI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: MENTANA – ALBALONGA del 21.12.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NAPOLEONI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: MENTANA – ALBALONGA del 21.12.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel riportarsi al reclamo già presentato, pone in evidenza che il proprio calciatore NAPOLEONI DIEGO, espulso dall’arbitro per doppia ammonizione, accettava il provvedimento disciplinare e mentre si avviava verso gli spogliatoi, calciatore dell’altra squadra, anche egli espulso, gli si avvicinava con l’intento di aggredirlo. Il NAPOLEONI si difendeva mettendo le mani avanti, per non essere colpito. Alla luce di quanto sopra, la Società ALBALONGA chiede una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore NAPOLEONI. In effetti da una attenta lettura degli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare Territoriale, la sanzione irrogata al NAPOLEONI può essere mitigata, in quanto la condotta del calciatore può essere letta alla stregua di un comportamento minaccioso in reazione ad una aggressione e non può essere letta come una reale condotta violenta. Detto ciò, si ritiene che le motivazioni esposte dalla ricorrente siano, a parere di questo Organo Giudicante, assumibili. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore NAPOLEONI DIEGO da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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