COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNITO UFFICIALE N. 43 SGS DEL 30-12-2008 IN MERITO ALLA GARA JUVENTUS TERRACINA – ROMULEA DEL 21-12-2008 CAMPIONATO ALLEVI REGIONALI DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNITO UFFICIALE N. 43 SGS DEL 30-12-2008 IN MERITO ALLA GARA JUVENTUS TERRACINA – ROMULEA DEL 21-12-2008 CAMPIONATO ALLEVI REGIONALI DI ECCELLENZA
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante contesta le decisioni del Giudice di primo grado affermando che unica responsabile della mancata conclusione dell’incontro è la società di casa a cagione del gravissimo comportamento messo in atto dal suo allenatore che, nella circostanza aggrediva un calciatore della reclamante che doveva ricorrere a cure ospedaliere accusando sintomi da strangolamento;
osservato che dalla lettura del referto arbitrale si ricava, senza ombra di dubbio, che la gara è stata sospesa dal direttore di gara a seguito di una rissa generalizzata tra i calciatori delle due squadre, durante la quale l’Arbitro è riuscito ad individuare comportamenti individuali di singoli tesserati che sono stati sanzionati;
ritenuto pertanto che la delibera impugnata è del tutto coerente con il regolamento che contempla esplicitamente l’ipotesi concorsuale di attribuzione della punizione sportiva e con la giurisprudenza della Commissione che ha sempre ribadito che, nel caso di rissa generalizzata, non vale né attribuire all’uno od all’altro dei contendenti la responsabilità di averla iniziata, né l’esame delle circostanze di gioco e del risultato al momento della sospensione, del tutto ininfluenti rispetto alla decisione da assumere, né, infine, l’esame delle conseguenze fisiche riportate dai tesserati nello scontro o la particolare violenza del comportamento di taluno, che vale solo a giustificare la graduazione delle sanzioni;
osservato infine che le sanzioni pecuniarie comminate alle due società sono conseguenti alla mancata individuazione di alcuni dei corissanti ed appaiono giustificate adeguatamente mentre le sanzioni a carico dei tesserati sono inferiori al minimo reclamabile;
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa alle sanzioni comminate ai calciatori, inferiori al minimo reclamabile; di respingere il reclamo nel resto confermando integralmente la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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