COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SORATTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DE LEO MATTEO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 20 DEL 27.11.2008 (GARA: LOTOR TORRICELLA – U.S.D. SORATTE DEL 23.11.2008 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA RIETI)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SORATTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DE LEO MATTEO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 20 DEL 27.11.2008
(GARA: LOTOR TORRICELLA – U.S.D. SORATTE DEL 23.11.2008 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA RIETI)
La Commissione Disciplinare territoriale,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
osserva quanto segue:
Al termine della gara , il giocatore N.14 della Società ricorrente, De Leo Matteo, si avvicinava minacciosamente all’arbitro, gli sputava contro attingendolo alla divisa e alla mano, nel contempo gli rivolgeva frasi gravemente offensive.
Di seguito, lo stesso calciatore reiterava il suo comportamento con ulteriori offese ed ingiurie nei confronti dell’arbitro, mentre questi lasciava il suo spogliatoio.
La Società reclamante nella sua istanza, chiedeva la revoca della squalifica inflitta al suo tesserato, sostenendo l’insussistenza dei fatti a lui addebitati .
Il reclamo è infondato, e deve essere respinto, non sussistendo in fatto ed in diritto elementi tali da configurare l’accoglimento del ricorso.
La Società istante si è infatti limitata ad offrire una interpretazione generica e di parte , che no trova per di più riscontro negli atti ufficiali di gara.
Le azioni messe inequivocabilmente in essere in maniera reiterata dal calciatore sono estremamente offensive e lesive della dignità e della persona del direttore di gara, tanto da ritenere la sanzione del primo giudice congrua ed equa in relazione all’effettiva portata dei fatti e al comportamento del tesserato.
Considerato altresì, che quanto riportato doviziosamente dall’arbitro nel suo referto, costituisce ai sensi dell’art. 41 sub a1) del c.g.s. piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle competizioni ed il reclamo di cui trattasi , lo si ribadisce, non contiene elementi da indurre questo giudice a disattendere il principio introdotto dalla norma, pertanto,
DELIBERA
respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
Conferma la squalifica inflitta al calciatore Di Leo Matteo, sino al 31.12.2009 di cui al provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rieti, come al Comunicato Ufficiale N. 20 del 27.11.2008.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SORATTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DE LEO MATTEO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 20 DEL 27.11.2008 (GARA: LOTOR TORRICELLA – U.S.D. SORATTE DEL 23.11.2008 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA RIETI)"