COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ALONZI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 18.12.2008 (Gara: LATINA – CECCHINA AL.PA del 14.12.2008 – Campionato Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ALONZI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 18.12.2008
(Gara: LATINA – CECCHINA AL.PA del 14.12.2008 – Campionato Eccellenza)
La Società CECCHINA AL.PA ha reso noto che l’autore dell’episodio per cui è stato squalificato fino al 31.12.2011 il capitano della Società, Sig. ALONZI GIANLUCA, è in realtà il calciatore della medesima Società, Sig. RICCI GIORGIO, coma da dichiarazione sottoscritta dallo stesso.
Stante quanto sopra, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio per i provvedimenti competenti.
La tassa reclamo va restituita.
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