COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. BOLSENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 18.12.2008 (Gara: BOLSENA – VALLERANESE del 7.12.2008 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. BOLSENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 18.12.2008 (Gara: BOLSENA – VALLERANESE del 7.12.2008 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe con il quale la POL. BOLSENA riporta i motivi per cui è venuta meno all’obbligo di impiegare per tutta la durata della gara, di almeno tre calciatori nati dall’1.1.1985 in poi. A tale riguardo la ricorrente evidenzia nel proprio reclamo che il calciatore PURI CRISTIANO (nato il 3.3.1987) riportava ad inizio gara un gara un grave infortunio e che nella concitazione del momento, si allontanavano momentaneamente dalla panchina sia il Dirigente accompagnatore che l’Allenatore, i quali si recavano negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni del calciatore infortunato. Nel frattempo l’altro Dirigente rimasto in panchina provvedeva alla sostituzione del PURI con il calciatore CAPPIOLI nato nel 1973. Il tecnico, rientrato in campo, si accorgeva subito dell’erronea sostituzione e chiedeva immediatamente all’arbitro di consentire l’entrata in campo di altro calciatore, ripristinando in tal modo il numero legale di tre calciatori in età di fascia, così come previsto dalle norme regolamentari. Chiede pertanto la POL. BOLSENA che non venga applicata nei suo confronti la violazione della norma di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.2008. Questa Commissione Disciplinare territoriale, pur dispiaciuta del grave infortunio occorso al calciatore PURI CRISTIANO, non può non sottolineare che il primo Giudice ha correttamente interpretato la norma sopraccitata, che è da considerarsi norma di natura inderogabile, che non consente violazioni di alcun tipo, a meno che non si tratti di erroneo impiego di un calciatore per pochi secondi tali da non poterne inficiare la regolarità non partecipando il calciatore attivamente al giuoco (non giocando mai il pallone né marcando un avversario etc.). Non appare a questo Organo Giudicante che quanto sopra riportato possa trovare applicazione nei confronti della POL. BOLSENA, in quanto il calciatore subentrato, non avente titolo, ha partecipato attivamente al gioco per diversi minuti, falsandone quindi la regolarità. Ne consegue, quindi, che non è possibile prendere in considerazione le lagnanze avanzate dalla ricorrente. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in oggetto. La tassa reclamo va incamerata.
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