COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL RIETI C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.06.09 A CAICO DEL CALCIATORE ROCHA SOARES FERNANDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DELL’8.01.09 (GARA: SALARIA SPORT VILLAGE – REAL RIETI C5 CAMPIONATO DI C5 – COPPA ITALIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL RIETI C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.06.09 A CAICO DEL CALCIATORE ROCHA SOARES FERNANDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DELL’8.01.09 (GARA: SALARIA SPORT VILLAGE – REAL RIETI C5 CAMPIONATO DI C5 – COPPA ITALIA) La Commissione Disciplinare: visto il reclamo in epigrafe ed ascoltate le Società, le quali nel confermare quanto proposto nel ricorso già presieduto, hanno ribadito la non intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore Rocha Soares Fernando di voler scagliare il pallone verso l’arbitro ma che si è dettato di un semplice atto di ira dettato dall’amarezza della sconfitta chiede di ricevere in conseguenza di quanto sopra detto una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore. Dal rapporto del secondo arbitro si evince che a fine gara, mentre le squadre erano ancora in campo, lo stesso arbitro veniva raggiunto alle spalle da una pallonata che gli procurava un momentaneo dolore senza però individuarne l’autore; episodio che non sfuggiva al commissario di campo il quale indicava nel proprio rapporto che Rocha Soares Fernando tirava volontariamente il pallone verso l’arbitro colpendolo alla schiena. Questa Commissione Disciplinare dopo aver esaminato attentamente gli accadimenti a fine gara si è resa conto che in effetti il Rocha Soares, deluso dall’andamento della partita, abbia potuto avere un momento di ira e tirare il pallone verso il secondo arbitro colpendolo alle spalle. La natura del gesto, a parere di questo Organo Giudicante, compiuti con la mano, si può configurare con gesto di protesta, escludendo ogni intento di violenza, tanto che il direttore di gara non è stato costretto a ricorrere a nessun tipo di cura sanitaria; Non vi è dubbio quindi, che il comportamento del giocatore dovrà essere sanzionato adeguatamente, ma sempre rapportando la pena alle sanzioni abitualmente irrogate dagli organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Questa Commissione Disciplinare Territoriale tenuto conto di alcune assumibili considerazioni esposte dalla reclamante; DELIBERA: di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica inflitta al calciatore Rocha Soares Fernando al 29.02.2009. La tassa reclamo si restituisce
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