COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REALI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: LEONINA SPORT – REALI del 21.12.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REALI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: LEONINA SPORT – REALI del 21.12.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali rilevato preliminarmente che il ricorso presentato della Società relativo ai Dirigenti DI LORENZO e CAMPOLATTANO e all’allenatore MARTONE è inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 45 C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche nei confronti dei Dirigenti e Tecnici fino ad mese; considerato che la condotta del calciatore ORLANDI CLAUDIO, sebbene abbia travalicato i limiti dell’ingiuria e dell’aggressione verbale, non abbia comportato un danno fisico particolarmente rilevante ai danni dell’arbitro, tanto che questi non ha dovuto ricorrere a cure mediche; osservato, infine, che sono parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla ricorrente in merito alla sanzione inflitta al calciatore ALESSANDRIA GIUSEPPE in quanto la condotta ascritta allo stesso, per quanto deprecabile, si è sostanzialmente concretata in un atteggiamento minaccioso e irriguardoso; Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alle sanzioni adottate a carico dei Dirigenti CAMPOLATTANO SALVATORE e DI LORENZO GINO e del Tecnico MARTONE SALVATORE; di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore ORLANDI CLAUDIO dal 31.12.2009 al 30.9.2009 e la squalifica del calciatore ALESSANDRIA GIUSEPPE da 4 a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it