COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOREALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DELL’ALLENATORE MASSIMI CARLO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 18/12/08 (Gara: Monterotondo – Boreale del14/12/08 – Campionato ALLIEVI PROV. ROMA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. BOREALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DELL'ALLENATORE MASSIMI CARLO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 18/12/08 (Gara: Monterotondo - Boreale del14/12/08 - Campionato ALLIEVI PROV. ROMA) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'allenatore Massimi non avrebbe compiuto alcun gesto di natura aggressiva nei confronti dell'Arbitro, e che questi, soltanto involontariamente sarebbe stato colpito al collo dalle mani dell'Allenatore, che lo stesso teneva chiuse e strette al petto, con gesto di rabbia, per l'espulsione subìta. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 22° del secondo tempo, a seguito delle ripetute e plateali proteste, aveva allontanato dal terreno di gioco l'allenatore della Boreale, Massimi Carlo; alla notifica del provvedimento, questi si era tuttavia rifiutato di uscire dal campo e, dopo averlo insultato e minacciato, si era avvicinato a pochissimi centimetri dal suo viso, facendo il “cenno” di volergli dare un “buffetto”; subito dopo aveva appoggiato le due mani sul suo collo, stringendole leggermente, ma causandogli dolore; dopodiché si era allontanato spontaneamente dal terreno di gioco. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, che ha descritto dettagliatamente il comportamento tenuto dall'Allenatore, può dunque escludersi, che questi abbia avuto la effettiva intenzione di aggredire l'Arbitro, ma non può tuttavia non rilevarsi che il gesto di stringere leggermente le mani intorno al collo dello stesso, se pur in un contesto di rabbiosa protesta, conservi in ogni caso un connotato di violenza. Ribadita l'intollerabilità di tale comportamento, la sanzione dovrà tuttavia graduata, in relazione alle effettive responsabilità del tesserato, e dovrà inoltre essere rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica dell'Allenatore MASSIMI CARLO dal 31/12/2011 al 31/12//2009. La tassa di reclamo va restituita.
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