COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SORIA GIOVANNI, ATTUALMENTE CALCIATORE DELLA SSD PORTICI 1906, DEL SIG. GRASSI MARCO ATTUALMENTE CALCIATORE DEL REBIBBIA, DELLE SOCIETA’ TERRACINA 1925 SRL, STASIA SOCCER, GIA’ SSD P.A.CAPRI, E VJS VELLETRI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SORIA GIOVANNI, ATTUALMENTE CALCIATORE DELLA SSD PORTICI 1906, DEL SIG. GRASSI MARCO ATTUALMENTE CALCIATORE DEL REBIBBIA, DELLE SOCIETA’ TERRACINA 1925 SRL, STASIA SOCCER, GIA’ SSD P.A.CAPRI, E VJS VELLETRI La Procura Federale con atto del 18 novembre 2008 ha disposto il deferimento del calciatore Soria Giovanni per violazione dell’articolo 1 comma 1 e 3 del CGS, del calciatore Grassi Marco, per violazione dell’articolo 1 comma 3 CGS, la società Terracina 1925 per violazione dell’articolo 14 comma 1 del CGS e dell’articolo 4 comma 2 CGS, le società Stasia Soccer e Vjs Velletri per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Nell’atto di deferimento la Procura evidenzia che il procedimento aveva origine da una denuncia del Comitato Regionale Lazio che aveva allegato due articoli di giornale che riferivano di incidenti di una certa gravità verificatisi al termine della gara Terracina – Vjs Velletri disputatasi in Terracina il 14-10-2007. Al termine dell’incontro terminato con la vittoria degli ospiti per 1 a 0 scoppiava una contestazione nei confronti di squadra e dirigenza locale, da parte di un nutrito numero di sostenitori locali. In quel frangente il calciatore Soria rivolgeva ai suoi tifosi frasi ingiuriose provocandone una violenta reazione proprio nel mentre che la squadra della Vjs Velletri usciva dagli spogliatoi per recarsi sul proprio mezzo di trasporto. Si staccava allora un gruppetto di facinorosi da quelli che protestavano all’interno dello stadio ed aggredivano in particolare due calciatori della Vjs Velletri, il Grassi e Coppola Daniele, il primo veniva raggiunto da una pietra al labbro e riportava ferita lacero contusa guaribile in sette giorni, mentre il Coppola aveva la peggio riportando per un colpo la frattura di un metatarso con prognosi di venti giorni s.c. . Il rappresentante della Procura acquisiva dagli Organi di Polizia i documenti necessari che confermavano integralmente la ricostruzione giornalistica. Non era invece possibile audire i due calciatori, il Soria ed il Grassi, che non rispondevano alle convocazioni. Il solo Grassi faceva pervenire giustificazioni postume adducendo motivi di servizio. Dagli atti emergeva inoltre che il Grassi ed il Coppola erano stati sentiti dalla Polizia di Terracina ma non erano stati in grado di riconoscere i loro aggressori. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento per il giorno 18-12-2008 ed assegnava alle parti deferite termine di cinque giorni ante per il deposito di memorie ed istanze difensive. I calciatori Soria e Grassi facevano pervenire memorie difensive. Il primo giustificava la mancata presentazione con l’errore di indirizzo a cui erano state inviate le varie missive di convocazione ed allegava certificato di residenza. Il calciatore Grassi ribadiva le giustificazioni già addotte per scusarsi della mancata presenza alle convocazioni della Procura Federale e protestava la sua assoluta estraneità a qualsiasi fatto illecito ritenendosi solo parte lesa nella vicenda, ribadendo altresì di non poter aggiungere nulla a quanto già dichiarato alla Polizia di Stato e di non avere idea delle motivazioni delle aggressioni. La Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il Soria 5 gare di squalifica per il Grassi 2 gare di squalifica, per il Terracina 1925 srl e 3.800,00 di ammenda, per lo Stasia Soccer e la Vjs Velletri € 200,00 di ammenda Ritiene la Commissione che le violazioni contestate ai due calciatori ed alle società, come responsabili oggettive, in relazione alla mancata presentazione alle convocazioni della Procura federale non siano provate. Infatti per quanto attiene al calciatore Soria è provato che lo stesso risieda in Napoli in Corso Sirena 489 pi. 2 quartiere Barra, mentre le convocazioni risultano inviate in Corso Sirena 272 Napoli ed è ben presumibile che non siano mai pervenute effettivamente al calciatore come da questi sostenuto. Il calciatore Grassi ha invece giustificato le sue assenze con inderogabili motivi di lavoro e, peraltro, è in atti la sua dichiarazione resa al competente Commissariato di P.S. e quindi, obiettivamente, nulla avrebbe potuto aggiungere a quanto già rilevato. Nel merito dei fatti ascritti allo stesso Soria ed alla società Terracina 1925 srl, gli stessi sono ampiamente provati e si connotano di una certa gravità. Infatti il calciatore Soria si rivolse ai suoi tifosi, già esacerbati per le tre sconfitte consecutive subite dalla squadra, in modo ingiurioso suscitandone la reazione. I sostenitori del Terracina, inoltre, oltre alla contestazione ricordata nei confronti della loro squadra, si sono resi protagonisti di una proditoria e violenta aggressione nei confronti degli incolpevoli calciatori della Vjs Velletri ed a farne le spese furono il Grassi ed il Coppola oltre al pullman della squadra che risultò danneggiato. L’aggressione fu di particolare violenza e causò danni apprezzabili nel Grassi e ben più gravi nel Coppola che subì addirittura una frattura. Nelle controdeduzioni il Grassi allude anche alla presenza sul volto di uno sfregio permanente ma dagli atti non si evince con certezza tale circostanza anche se dal certificato di Pronto Soccorso si deduce l’applicazione di punti di sutura interni ed esterni sul labbro inferiore che autorizzerebbero a pensare che le deduzioni sul punto della parte offesa siano fondate. La sanzione richiesta per il Soria va lievemente ridimensionata alla luce delle considerazioni sopra esposte sul proscioglimento per il secondo capo di incolpazione, mentre quella richiesta per la società Terracina 1925 è appena congrua rispetto al concorso di incolpazioni per il comportamento del suo tesserato Soria e per quello dei propri sostenitori. Vanno invece prosciolti tutti gli altri deferiti Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere dagli addebiti il calciatore Grassi Marco e le società ASD Stabia Soccer e Vjs Velletri. Di dichiarare il calciatore Soria Giovanni responsabile della violazione ascritta nel primo capo di incolpazione e di proscioglierlo dal secondo e per l’effetto di comminargli la squalifica per quattro gare. Di dichiarare la società Terracina 1925 SRL responsabile delle violazioni ascritti e per l’effetto di comminarle l’ammenda di € 3.800,00. Le sanzioni irrogate decorrono dalla data della comunicazione agli interessati. Manda la segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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