COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASSANO IN TEVERINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE BUZZI FABIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 18/12/08 (Gara: BASSANO IN TEVERINA – BARCO MURIALDINA del 14/12/08 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' BASSANO IN TEVERINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE BUZZI FABIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 18/12/08 (Gara: BASSANO IN TEVERINA – BARCO MURIALDINA del 14/12/08 - Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante ha escluso che il calciatore Buzzi abbia potuto lanciare il pallone contro l'Arbitro, colpendo la parte sinistra del suo viso, in quanto la posizione dello stesso – che in quel momento stava salendo gli scalini che costeggiano il muro dell'edificio ove erano situati gli spogliatoi – e quella del Buzzi, che insieme ad altri giocatori si dirigeva anch'egli verso gli spogliatoi, trovandosi a distanza di alcuni metri dalle spalle dell'Arbitro – non avrebbe reso possibile un tale impatto: per poter lanciare il pallone, attingendo l'Arbitro sulla parte sinistra del volto, il giocatore, infatti, avrebbe dovuto trovarsi di fronte allo stesso e non già alle sue spalle, ovvero avrebbe dovuto trovarsi alla sua sinistra; il che non sarebbe stato possibile, in quanto l'Arbitro si trovava in quel momento proprio accanto al muro. La ricorrente ha quindi ipotizzato che il pallone scagliato per rabbia contro il muro abbia colpito l'Arbitro di rimbalzo e ha pertanto chiesta la revoca della sanzione. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine dell'incontro, mentre saliva la scala che porta agli spogliatoi, seguito da alcuni giocatori di entrambe le squadre, aveva visto un pallone che gli passava sopra la testa, giratosi immediatamente aveva colto il n. 7 Buzzi Fabio, che si trovava più in basso ad una distanza di circa 5/6 metri, proprio nell'attimo in cui gli lanciava contro un altro pallone: istintivamente aveva fatto il gesto di proteggersi con la mano, ma il pallone lo aveva ugualmente colpito sulla parte sinistra del viso, tra la tempia e l'orecchio, causandogli un momentaneo bruciore. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza del grave gesto compiuto dal giocatore; gesto riprovevole e potenzialmente pericoloso per l'incolumità dell'Arbitro. Ribadita l'intollerabilità di tale comportamento, si ritiene tuttavia di ridurre lievemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che allorquando il giocatore, emulando il gesto di un altro compagno, aveva lanciato il pallone contro l'Arbitro, questi era di spalle, sicché è da escludere che egli intendesse colpirlo al viso; evento che, pur tuttavia, si è verificato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore BUZZI FABIO dal 31 dicembre 2009 al 15 ottobre 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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