COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE ALESSANDRO TOZZI E DEL SIG. NICOLA DI GIACOBBE PRESIDENTE DELLA A.S.D. BORGHESIANA , PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL.BORGHESIANA, PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE ALESSANDRO TOZZI E DEL SIG. NICOLA DI GIACOBBE PRESIDENTE DELLA A.S.D. BORGHESIANA , PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL.BORGHESIANA, PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 DEL C.G.S.
La Procura Federale della F.I.G.C.disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore, tesserato con la Soc. Borghesiana, della Società stessa, e del suo Presidente come tutti indicati in epigrafe e per le infrazioni rispettivamente a questi ascritte.
Nell’atto del 06.10.2008 l’Organo requirente, pur prendendo atto che il giocatore non aveva preso parte ad alcuna gara di Campionato di seconda categoria, nelle file della A.S.D. Borghesiana, incolpava i deferiti delle violazioni riportate in epigrafe, per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento mentre lo stesso giocatore era ancora tesserato per altra Società e quindi in relazione a ciò, il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota inviata il 18.10-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto.
La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore e del presidente che aveva sottoscritto la richiesta del tesseramento depositata in data 27.09.2007 presso l’Uffico competente del Comitato regionale Lazio.
La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre risultavano assenti i deferiti.
Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni ribadendo l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, chiedeva per il calciatore Tozzi la squalifica per tre mesi, per il presidente Sig. Di Giacobbe Nicola la inibizione per sei mesi e per la Società Euro 500,00 d’ammenda.La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti, essendosi in primo luogo verificata, a prescindere dalla mancata utilizzazione del Tozzi alle rispettive gare , la fattispecie che si presuppone pur sempre commessa in buona fede da parte degli interessati e concretizzatasi con la presentazione presso i competenti Uffici, della richiesta di tesseramento di cui trattasi, e di ciò la Società è pure direttamente responsabile circa il corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati.
Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili.
Tanto premesso la Commissione, valutate tutte le circostanze, ritiene di dover ricondurre le sanzioni proposte dalla Procura Federale a migliore equità, pertanto
DELIBERA
di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore Tozzi Alessandro la squalifica per una gara, al Presidente Sig. Di Giacobbe Nicola, l’inibizione per giorni 15 ed alla Società A.S.D. Borghesiana l’ammenda di € 150,00.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi da parte dei competenti Uffici.
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