COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL SIG. PALOMBO MAURIZIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. D. LATINA SCALO CIMIL, DEL SIG. MARCO IANNARILLI TESSERATO PER LA STESSA SOCIETA’ E DELLA SOCIETA’ POL.D. LATINA SCALO CIMIL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL SIG. PALOMBO MAURIZIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. D. LATINA SCALO CIMIL, DEL SIG. MARCO IANNARILLI TESSERATO PER LA STESSA SOCIETA’ E DELLA SOCIETA’ POL.D. LATINA SCALO CIMIL La Procura Federale con atto del 14 ottobre 2008 ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del Sig. Maurizio Palombo, all’epoca dei fatti presidente della società Latina Scalo CIMIL, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e dell’articolo 10 comma 2 dello stesso C.G.S, nonché dell’articolo 1 comma 1 CGS e dell’articolo 10 comma 2 CGS, con riferimento agli articoli 91 e 108 delle NOIF, del Sig. Marco Iannarilli, all’epoca dei fatti dirigente della stessa società, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS con riferimento agli articolo 91 e 108 delle NOIF e la società Latina Scalo CIMIL per responsabilità diretta e oggettiva per i fatti ascritti rispettivamente ai suoi tesserati, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS. A sostegno del deferimento la Procura ha dedotto che il presidente aveva dato corso al tesseramento del calciatore Dawid Mateusz Ziembaski, nella stagione sportiva 2007-2008 senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria deroga dal Presidente Federale, trattandosi di calciatore infra sedicenne residente a Napoli, nonché di essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver garantito ai giovani calciatori De Feo Francesco Palmiero e Davide Ievoli, regolarmente tesserati per la stessa stagione, condizioni di vita ottimali per quel che concerne la sistemazione logistica, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione sia educativa che tecnica, atteso che gli stessi, in ragione di tale tesseramento, avevano lasciato le proprie famiglie ed il luogo di residenza,; di aver di fatto allontanato nel febbraio 2008 i suddetti giovani calciatori da Latina Scalo, favorendo condizioni ambientali che di fatto hanno impedito la loro permanenza colà, privandoli di quei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti dei bambini e dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport, cui l’attività giovanile della F.I.G.C. è regolata, nonché aver utilizzati, ai fini della richiesta di svincolo per accordo dei suddetti tesserati, delle false dichiarazioni al fine di far ricadere sugli stessi la volontà unilaterale di aver abbandonato anticipatamente la società Latina Scalo CIMIL e conseguentemente l’attività agonistica. Il secondo nella sua qualità di direttore sportivo, nonché di dirigente addetto all’attività giovanile della stessa società, per aver concorso con il Presidente Palombo, alle violazioni dei doveri di lealtà e probità sportiva per il comportamento messo in atto nei confronti dei calciatori De Feo, Palmiero e Ievoli e già contestato al Presidente. Le gravi e circostanziate accuse rivolte ai due tesserati ed alla società originano da un esposto di Ferdinando De Feo, padre del giovane calciatore Francesco, che lamentava l’irregolare comportamento tenuto dalla società nei confronti del figlio. A seguito dell’esposto veniva accertato l’irregolare tesseramento del calciatore Ziembaski, che veniva revocato ai sensi dell’articolo 42 comma 1 lettera a) delle NOIF, quando il calciatore aveva già disputato tredici gare del campionato regionale allievi d’eccellenza. Si era inoltre accertato che il De Feo, unitamente al Palmiero ed allo Ievoli, già appartenenti all società Virtus Alba San Nicola, di San Nicola la strada in provincia di Caserta, erano stati tesserati dallo Iannarilli, a seguito di un provino, per partecipare al campionato laziale di allievi d’eccellenza. I tre ragazzi erano stati alloggiati in una struttura precaria e senza alcun controllo da parte della società. Sopravvenute difficoltà tecniche e logistiche la società aveva deciso di privarsi dei calciatori e per allontanare qualsiasi responsabilità aveva provveduto a predisporre tre dichiarazioni per lo svincolo consensuale, poi concesso, con sottoscrizioni riconosciute false dagli interessati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del ricorso per il 18 dicembre 2008 con termine a cinque giorni ante per il deposito di memorie ed istanze difensive. Alla riunione fissata erano presenti i due deferiti, il presidente anche in rappresentanza della società, ed il loro difensore che depositava memorie difensive sottoscritte dai deferiti da assumere a verbale. La Procura si opponeva alla produzione di scritti difensivi in quanto tardiva e concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo nove mesi di inibizione per il Presidente Palombo, sei mesi di inibizione per il tesserato Iannarili ed € 900,00di ammenda per la società. I deferiti chiedevano il proscioglimento integrale riaffermando la totale estraneità ai fatti ed, in particolare, l’infondatezza della denuncia. Osserva la Commissione che almeno due dei rilievi mossi ai deferiti sono apparsi fondati. Infatti l’irregolarità del tesseramento del calciatore Ziembaski appare dai documenti acquisiti in atti in quanto emerge che il calciatore, al di sotto dei sedici anni, di origine polacca, risiedesse a Napoli con la madre a cui era stato affidato con sentenza della Magistratura di quel paese. Era necessaria, quindi, la prescritta autorizzazione che non venne però richiesta nei termini dalla società. E’ ben vero che non vi fu alcuno stratagemma atto ad eludere tale obbligo, in quanto la richiesta di tesseramento riporta correttamente tutti i dati, ma vale aggiungere che la presunta buona fede, nella specie concedibile, non vale ad escludere la irregolarità formale che, in materia di tesseramento, vale a concretizzare la violazione regolamentare. Anche la censura rivolta alla società per la carente sistemazione dei calciatori e l’insufficiente attività di controllo e tutoraggio degli stessi è fondata. E’ ben vero che, con ogni probabilità, i calciatori non osservarono un comportamento consono, costringendo il subaffittuario ad allontanarli, ma è altrettanto vero che, fin dall’inizio, la sistemazione era precaria e, soprattutto, non coerente con quelle necessità di controllo e tutoraggio dei calciatori minorenni che gravano sulle società quando tesserino dei giovani atleti con residenza fuori della provincia e che debbono, quindi, allontanarsi dalla famiglia. Non appare, invece, sufficientemente provata la terza censura, cioè quella di aver confezionato delle dichiarazioni liberatorie false, in quanto innanzitutto le stesse dichiarazioni appaiono redatte su carta intestata della società Virtus Alba san Nicola e quindi non vi è alcuna certezza sugli autori di tali dichiarazioni. In secondo luogo tali atti erano del tutto ininfluenti per la concessione dello svincolo che venne rilasciato correttamente sulla scorta delle dichiarazioni di rinuncia sottoscritte dal presidente della società deferita. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, ritenendo di aderire sostanzialmente alle richieste dell’Organo requirente DELIBERA Di dichiarare i soggetti deferiti responsabili delle violazioni ascritte nei termini di cui in motivazione e per l’effetto di comminare al Presidente Palombo Maurizio l’inibizione per mesi otto, al tesserato Marco Iannarilli l’inibizione per mesi cinque ed alla società Latina Scalo l’ammenda di € 750,00. Le sanzioni irrogate decorrono dalla data della comunicazione agli interessati. Manda la segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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