COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE FELICI VALERIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 DEL C.G,S, IN RELAZIONE ALL’ART.7 DELLO STATUTO FEDERALE E DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ SACROFANO, SIGG.RI NOMIRELLI AUGUSTO, DI MANNO STEFANO E DI MAURO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLA SOCIETA’ SACROFANO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE FELICI VALERIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 DEL C.G,S, IN RELAZIONE ALL’ART.7 DELLO STATUTO FEDERALE E DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ SACROFANO, SIGG.RI NOMIRELLI AUGUSTO, DI MANNO STEFANO E DI MAURO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLA SOCIETA’ SACROFANO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
La Procura Federale della F.I.G.C. disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale dei calciatori, tesserati con la Soc. Sacrofano, della Società stessa, e dei dirigenti come tutti indicati in epigrafe e per le infrazioni rispettivamente a questi ascritte.
Nell'atto del 17.07.2008 l'Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni riportate in relazione alla partecipazione del calciatore Felici Valerio a tre gare campionato di prima categoria, precisamente TREVIGNANO - SACROFANO del 28.10.2007, SACROFANO - CASALOTTI del 4.11.2007 e FOCENE – SACROFANO dell’11.11.2007, senza essere tesserato con la società Sacrofano che lo aveva schierato in campo. La predetta Società, invero, aveva consegnato a mano il tesseramento al competente Comitato Regionale Lazio il 10-08-2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota inviata il 25.09.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto.
La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore, e dei dirigente che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l'irregolare utilizzazione del calciatore di cui trattasi .
La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre risultavano assenti i deferiti.
La Società Sacrofano invece rimetteva le sue note a difesa in cui evidenziava che la comunicazione dell’Ufficio tesseramenti era stata ricevuta, a proprio dire, il 13.11.2007 e che solo dopo tale notifica la stessa Società sportiva non utilizzava più il suo giocatore.
Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni ribadendo l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, chiedeva per il calciatore la squalifica per due mesi, per i dirigenti rispettivamente l’ inibizione per un mese e per la Società Sacrofano la penalizzazione di tre punti in classifica .
La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società deferita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra Società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, e dei dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione del tesserato inserito in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati.
In proposito questa Commissione e solita da tempo, analizzare l’elemento soggettivo in tutte queste fattispecie, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso, o di iniziale buona fede; ma il caso in specie differisce da quelli apparentemente analoghi decisi dalla Commissione.
In questa caso non appare sussistere l’ipotesi colposa sostenuta dalla sostanziale buona fede dei tesserati, anche quando la Società meramente afferma che l’intimazione del competente Ufficio con R.R. è arrivata solo il 13.11.2007, senza però esibire alcuna documentazione a prova .
Infatti si ritiene che il calciatore Felici, fù impiegato in posizione irregolare nelle tre gare del 28.10., 4.11.e 11.11.del 2007, ben dopo la comunicazione di rigetto e nullità da parte dell’Ufficio tesseramenti, che la Società, contrariamente a quanto affermato, ben conosceva, se è vero, come è vero, che il 25.10.2007, per sanare il tesseramento irregolare presentò una lista di trasferimento a titolo temporaneo, anch’essa respinta dal competente Ufficio in quanto il calciatore era già stato trasferito a titolo temporaneo nelle due stagioni precedenti.
Pertanto , anche a voler concedere che inizialmente sussistesse la buona fede , questa è venuta meno quando l’irregolarità della richiesta di tesseramento è emersa a seguito della comunicazione del Comitato, la Società dovrà rispondere a titolo di responsabilità piena delle violazioni , reiterate nel numero delle gare disputate viziate da irregolarità.
Tutto ciò ritenuto la Commissione
DELIBERA
di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore FELICI VALERIO la squalifica per tre gare, l’inibizione per mesi uno ai Dirigenti della Società Sacrofano quali, Nomirelli Augusto , Di Manno Stefano e Di Mauro Raffaele, alla Società Sacrofano l'ammenda di € 500,00 con la penalizzazione di due punti in classifica.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi da parte dei competenti Uffici.
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