COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA ZAMPINO PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI APRILIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA ZAMPINO PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI APRILIA
Con atto del 2 dicembre 2008 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Andrea Zampino per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e 23 comma 3 lettera q) del Regolamento della Associazione italiana Arbitri. A sostegno dell’atto l’Organo requirente deduceva che il Presidente del Comitato Regionale Lazio aveva segnalato presunte irregolarità in ordine all’utilizzo da parte di associati della sezione A.I.A- di Aprilia di indumenti sponsorizzati dalla Pizzeria “I Simpson” di Lavinio. Il Collaboratore incaricato delle indagini aveva accertato che dalla stagione sportiva 2005/2006 alcuni associati della sezione A.I.A. di Aprilia avevano effettivamente utilizzato circa 70 magliette “polo” recanti contemporaneamente sia il logo F.I.G.C. – Sezione A.I.A. di Aprilia, sia quello della sopracitata pizzeria, oltre ad altro materiale sportivo fornito da diverse ditte operanti nella zona di Aprilia, senza che fosse stata concessa la necessaria autorizzazione da parte del Comitato Nazionale A.I.A., come invece prescritto dall’art. 23 comma 3 lett. Q) del Regolamento della stessa Associazione. Aggiungeva l’incaricato dell’indagine che il Sig. Zampino aveva protestato la sua assoluta buona fede in quanto, pur a conoscenza della citata disposizione, “aveva ritenuto di seguire le vie brevi per accelerare i tempi ed ottenere quanto serviva anche allo scopo di invogliare i ragazzi associati alla pratica arbitrale”- Lo stesso Sig. Zampino aveva dichiarato di aver ignorato che uno dei soci della Pizzeria “I Simpson” di Lavinio fosse anche tesserato F.I.G.C. in qualità allenatore, circostanza che avrebbe potuto ingenerare sospetti e insinuazioni in occasione delle gare che avrebbero eventualmente visto impiegati gli arbitri della citata sezione A.I.A. e squadre delle società in cui risultava tesserato il predetto tecnico. La Procura Federale, nonostante la buona fede rivendicata dal deferito, riteneva integrata la fattispecie della violazione dell’articolo 1 comma 1 in relazione alla violazione del regolamento dell’A.I.A.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento per il 21 gennaio 2008 con termine cinque giorni ante per il deposito di deduzioni ed istanze difensive.
Faceva pervenire note difensive il Sig. Zampino che ribadiva la sua assoluta buonafede, confermando di avere assolutamente ignorato che uno dei titolari della Pizzeria citata fosse un tesserato F.I.G.C., quale allenatore di base, e di essere entrato in contatto con tale esercizio solo tramite un arbitro della sezione che lavorava presso tale esercizio come cameriere. Dichiarava altresì che proprio tramite tale arbitro il titolare si era offerto di donare un certo numero di magliette con il richiamo pubblicitario della Pizzeria alla sezione ed il Consiglio Direttivo della sezione, trattandosi di donativo “una tantum” e senza impegni specifici, aveva deciso di acquisire l’omaggio ritenendo che non si trattasse di una sponsorizzazione. In tal senso il donativo era stato segnalato con lettera raccomandata al Comitato Nazionale A.I.A. che però non aveva mai dato risposta. Inoltre l’Antonelli aveva conseguito l’abilitazione al corso di allenatore di base solo il 7-3-2005 ed era stata tesserato con la società Anziolavinio solo in data 7-8-2005 a quasi un anno di distanza dalla donazione.
Alla riunione era presente il rappresentante della Procura Federale ed il deferito assistito dall’Avv. Paolo Grassi che esibiva l’incarico a difendere il deferito conferitogli dal segretario dell’Associazione Italiana Arbitri.
Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale eccepiva la legittimazione del difensore del deferito sia perché titolare di incarico conferito dalla Federazione, in particolare coordinatore della commissione di esperti legali dell’A.I.A. sia perché è del tutto anomala la delega all’uopo conferita dall’Associazione Italiana Arbitri, soggetto leso dal comportamento antiregolamentare messo in atto dal deferito . L’Avv. Grassi in proposito ha esibito la tessera federale recante appunto tale qualifica.
Nel merito il rappresentante della Procura ha richiesto l’affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni ascritte e per l’effetto l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi tre.
La difesa ha insistito nell’accoglimento delle eccezioni e deduzioni contenute nella memoria difensiva sottolineando l’assenza di qualsiasi rapporto di sponsorizzazione non potendosi qualificare in tal modo il donativo della più volte citata Pizzeria.
La Commissione Disciplinare non può che rilevare, preliminarmente, l’assoluta anomalia a cui si è trovata di fronte, sottolineata anche dall’eccezione preliminare del rappresentante della Procura che non può che essere condivisa. In effetti l’Avv. Grassi risulta titolare di un incarico nell’ambito dell’A.I.A. e ciò appare una violazione della disposizione dell’articolo 34 n.8 del CGS che vieta appunto ai titolari di cariche o incarichi federali di assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva. Risulta inoltre assolutamente stridente con un corretto andamento tra gli Organi della Federazione il fatto che la Procura Federale ritenga di deferire un appartenente all’Associazione Italiana Arbitri per aver violato una norma posta a tutela dell’andamento generale dell’attività sportiva ma anche e soprattutto della stessa Associazione e del suo Comitato Direttivo nazionale e la stessa Associazione, parte offesa, autorizzi un suo associato a difendere il deferito a cui presta quindi sostanziale assistenza. Appare poi sconcertante che la stessa Associazione, non abbia mai ritenuto di pronunciarsi né sulla informativa comunque inviata dal deferito, né sulla successiva contestazione operata dalla Procura Federale.
Ciò detto, anche estrapolando dal procedimento le difese in udienza dell’Avv. Grassi, non si determinerebbe alcun effetto sostanziale in quanto il deferito aveva già articolato nelle sue memorie tutti i temi difensivi poi ribaditi in udienza.
Nel merito in effetti la tesi dell’accusa non può che essere condivisa. Al di là delle pur pregevoli deduzioni sulla natura, in termini contrattuali e negoziali, del rapporto instauratosi tra la sezione e la Pizzeria, di cui si nega la natura di “sponsorizzazione”, deve rilevarsi che per i terzi tale rapporto non poteva che essere considerato proprio di sponsorizzazione. Infatti alla pubblicità della Pizzeria citata si è aggiunto il logo ufficiale della sezione A.i.A. e quindi si è concretizzata una vera e propria inserzione pubblicitaria su di una maglia adottata ufficialmente dalla sezione. Che poi questo non abbia comportato l’erogazione di denari da parte dello sponsorizzante e l’assunzione di obbligazioni contrattuali da parte dello sponsorizzato non rileva in quanto, come sempre ribadito, non è solo importante quello che è ma anche quello che appare, soprattutto quando si tratti di giudici, anche se di gara.
Quindi la violazione dell’articolo 23 del regolamento A.I.A. si è effettivamente concretizzata in quanto non è stata preventivamente richiesta l’autorizzazione ad acquisire la sponsorizzazione né l’autorizzazione è stata mai ottenuta.
La sanzione da irrogarsi, stante anche la considerazioni difensive che documentano comunque l’assenza di dolo specifico, deve essere adeguata nei termini di cui al dispositivo.
La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso
DELIBERA
Di ritenere il Sig. Andrea Zampino, presidente della Sezione A.I.A. di Aprilia responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi 3. La sanzione comminata decorre dal giorno della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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