COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARSELLA SILVANO PRESIDENTE DELLA ASD NUOVA ROCCASECCA, MARCIANO LUIGI DIRIGENTE DELLA SQUADRA JUNIORES DELLA STESSA SOCIETA’, RAIMONDI MARCO CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA ASD NUOVA ROCCASECCA E DELL’ASD NUOVA ROCCASECCA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARSELLA SILVANO PRESIDENTE DELLA ASD NUOVA ROCCASECCA, MARCIANO LUIGI DIRIGENTE DELLA SQUADRA JUNIORES DELLA STESSA SOCIETA’, RAIMONDI MARCO CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA ASD NUOVA ROCCASECCA E DELL’ASD NUOVA ROCCASECCA La Procura Federale ha disposto con atto del 29 ottobre 2008 il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale dei Sigg. Marsella Silvano e Marciano Luigi, rispettivamente presidente e dirigente dell’ASD Nuova Roccasecca, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS, in relazione all’articolo 10 commi 1, 2 e 4 del CGS,in riferimento all’articolo 39 comma 2 delle NOIF, il Sig. Raimondi Marco, calciatore all’epoca dei fatti dell’ASD Nuova Roccasecca, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 39 comma 2 delle NOIF e l’ASD Nuova Roccasecca per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. A sostegno dell’atto di deferimento la Procura evidenziava che, a seguito di denuncia della società Pro Forma, il Comitato Regionale Lazio aveva rimesso alla Procura l’esposto di quest’ultima che disconosceva totalmente il tesseramento ed il successivo trasferimento dei calciatori alla società Nuova Roccasecca dei calciatori Maura Andrea e Raimondi Marco. Dall’indagine svolta dal collaboratore della Procura risultava che le firme apposte sui moduli di tesseramento e di trasferimento dei due calciatori, apparentemente appartenenti al presidente della società Pro Formia, erano apocrife. Il presidente della società Nuova Roccasecca, Marsella Silvano,dichiarava di aver sottoscritto le liste di trasferimento di entrambi i calciatori, quale presidente della società cessionaria, quando le stesse erano già state compilate in ogni parte e che i moduli gli erano stati sottoposti dal dirigente Marciano e dall’allenatore della squadra Di Rollo. Lo stesso Marciano dichiarava che i moduli gli erano stati consegnati dal Di Rollo già compilati per la parte riguardante la società cedente ed il calciatore. L’allenatore Di Rollo dichiarava di aver consegnato le liste ai calciatori che le avevano restituite compilate per quanto di loro competenza, mentre la firma del presidente della società Pro Formia era stata acquisita tramite certo Conte Rolando, tesserato allenatore di terza categoria. Il Conte, reiteratamente convocato dalla Procura non si presentava. Il calciatore Raimondi dichiarava di aver restituito la lista priva della firma dei genitori e di non sapere chi avesse apposto apocrifamente la loro firma. Infine veniva audita la società Pontecorvo il cui presidente dichiarava di aver richiesto il premio di preparazione al Pro Formia avendo appreso nel Gennaio 2008 che i due calciatori, già appartenuti nella stagione 2006-2007 alla sua società, si erano tesserati con il Pro Formia. La Commissione Disciplinare fissava per la riunione del 18 dicembre 2008 per la discussione del deferimento assegnando ai deferito termine di cinque giorni ante per il deposito di memorie ed istanze difensive. Facevano pervenire memorie difensive il presidente Marsella ed il calciatore Raimondi; il primo protestava l’assoluta buonafede e sottolineava come i moduli fossero stati compilati da altri prima della sua sottoscrizione e che, quindi, eventuali illeciti dovevano attribuirsi ad altri soggetti estranei alla società. Il calciatore protestava invece la sua inconsapevolezza di aver violato precetti disciplinari e chiedeva la considerazione della sua giovane età e dell’assoluta inesperienza in materia. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva l’irrogazione a carico del presidente Marsella e del dirigente Marciano dell’inibizione per mesi tre, del calciatore Raimondi della squalifica per mesi due e per la società Nuova Roccasecca l’ammenda di € 500,00. Ritiene evidente la Commissione che i fatti siano stati abbondantemente provati e meritino la più assoluta riprovazione. Infatti i due calciatori erano liberi e tesserabili ed è evidente che l’interposizione fittizia del G.S. Pro Formia sia derivata dall’intento di eludere il pagamento del premio di preparazione e di tenere sotto controllo i calciatori da parte di tesserati estranei alle due società e che svolgono evidente attività di intermediazione. Adeguate appaiono le sanzioni richieste per i dirigenti e la società mentre la squalifica per il calciatore appare eccessiva in quanto la partecipazione del calciatore alla compilazione di documenti falsi e con firme apocrife è stata sicuramente marginale e non essenziale in quanto è da escludersi che abbia avuto un qualsiasi ruolo nell’apposizione della firma del Presidente della società Pro Formia che, da sola, determina l’assoluta irregolarità degli atti. Giova solo ricordare, per quanto attiene alla posizione del Presidente Marsella, che il Presidente della Società è diretto responsabile della veridicità e regolarità degli atti di tesseramento e, sottoscrivendoli, ne assume la piena responsabilità, ma che nella specie è stato evidentemente raggirato da alcuni collaboratori e da mediatori per i quali la Commissione auspica si proceda nel modo più severo nelle sedi competenti ove la Procura abbia provveduto ad autonomo deferimento. La sanzione a carico del Marsella va quindi ridimensionata come da dispositivo. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto commina al Presidente Marsella Silvano l’inibizione per un mese, al dirigente Marciano Maurizio l’inibizione per mesi tre, al calciatore Raimondi Marco la squalifica per due gare ed alla società Nuova Roccasecca l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni irrogate decorrono dalla data della comunicazione agli interessati. Manda la segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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