COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE IENGO ANDREA, DEL DIRIGENTE VIOLA ROBERTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.1, 40 N. 4 E 61 NOIF E DELLA SOCIETA’ FIDENE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE IENGO ANDREA, DEL DIRIGENTE VIOLA ROBERTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.1, 40 N. 4 E 61 NOIF E DELLA SOCIETA’ FIDENE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 CGS La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 21.10.2008 ha disposto il deferimento davanti alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore IENGO ANDREA, per avere disputato la gara CASTELNUOVESE CALCIO – FIDENE del 22.12.2007, stagione sportiva 2007/2008 con la Società FIDENE, senza averne titolo perché in posizione irregolare, essendo tesserato e vincolato per la Società CINECITTA’ BETTINI; del Dirigente VIOLA ROBERTO per aver sottoscritto la distinta di gara in qualità di Dirigente accompagnatore in cui dichiarava che il giocatore IENGO ANDREA era regolarmente tesserato e vincolato per la società FIDENE; della Società FIDENE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per quanto accaduto. La Commissione Disciplinare fissava quindi la riunione per la discussione nella giornata del 7.1.2009 dandone comunicazione agli interessati. Non pervenivano nei termini controdeduzioni e nessuno si presentava per i soggetti deferiti. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva 1 mese di squalifica per il calciatore IENGO ANDREA, 1 mese di inibizione per il Dirigente VIOLA ROBERTO e per la Società FIDENE 1 punto di penalizzazione. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione dei calciatori nella gara contestata emerge dagli atti ufficiali in quanto gli stessi vennero schierati in campo malgrado non potessero acquisire il tesseramento con la società, come ritualmente chiesto, in quanto tesserati con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per la gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei tesserati che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’utilizzo del calciatore per la gara disputata anteriormente alla conoscenza della comunicazione di nullità del tesseramento è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa quantomeno con colpa grave dalla Società, che milita in un campionato di particolare rilevanza talchè è quanto meno sorprendente che una Società di tale livello si renda responsabile di simili comportamenti. Tutto ciò premesso la Commissione DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore IENGO ANDREA la squalifica per 1 gara, al Dirigente VIOLA ROBERTO la inibizione per giorni quindici ed alla Societa’ FIDENE l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione Si comunichi.
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