COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE COMPARELLI PABLO, DEL PRESIDENTE DE ANGELIS MARCELLO, DEI DIRIGENTI IZZI PAOLO E GIURANNA FABIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 65 NOIF E DELLA SOCIETA’ MAZZANO ROMANO EUROPELINE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE COMPARELLI PABLO, DEL PRESIDENTE DE ANGELIS MARCELLO, DEI DIRIGENTI IZZI PAOLO E GIURANNA FABIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 65 NOIF E DELLA SOCIETA’ MAZZANO ROMANO EUROPELINE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 CGS La Procura Federale della F.I.G.C con atto del 14.11.2008 ha disposto il deferimento davanti alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore COMPARELLI PABLO, per avere disputato n. 6 gare della stagione sportiva 2007/2008 del Campionato di III Categoria della Provincia di Roma senza essere tesserato con la Società MAZZANO ROMANO EUROPELINE, che l’aveva schierato in campo nelle gare TALENTI – MAZZANO ROMANO del 13.10.2007, MAZZANO ROMANO – REAL 100 CELLE del 21.10.2007, MAZZANO ROMANO – NUOVA MILVIA del 28.10.2007, ARANOVA – MAZZANO ROMANO del 4.11.2007, MAZZANO ROMANO – CUS ROMA dell’11.11.2007 e SSV SALARIA CALCIO – MAZZANO ROMANO del 18.11.2007. La predetta Società, invero, aveva consegnato a mano il tesseramento alla competente Delegazione Provinciale di Roma il 9.10.2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con la Società CESANO e quindi il competente Ufficio tesseramento aveva comunicato alla Società deferita con nota 506 del 14.11.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura Federale riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore, del Presidente e dei Dirigenti che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione del giocatore. La Commissione Disciplinare fissava quindi la riunione per la discussione nella giornata del 18.12.2008 dandone comunicazione agli interessati. Non pervenivano nei termini controdeduzioni e nessuno si presentava per i soggetti deferiti. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva 3 mesi di squalifica per il calciatore COMPARELLI FABIO, 4 mesi di inibizione per il Presidente DE ANGELIS MARCELLO, per i Dirigenti IZZI PAOLO e GIURANNA FABIO 2 mesi di inibizione e per la Società MAZZANO ROMANO EUROPELINE 6 punti di penalizzazione. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione dei calciatori nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto gli stessi vennero schierati in campo malgrado non potessero acquisire il tesseramento con la società, come ritualmente chiesto, in quanto tesserati con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del Presidente e dei Dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per la gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei tesserati che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. Il fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto (e lo si precisa dopo le partite disputate dal calciatore in posizione irregolare), è valenza di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa quantomeno con colpa grave dalla Società. Tutto ciò premesso la Commissione DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore COMPARELLI FABIO la squalifica per 3 gare, al Presidente DE ANGELIS MARCELLO e ai Dirigenti IZZI PAOLO e GIURANNA FABIO la inibizione per giorni 15 ciascuno ed alla Societa’ MAZZANO ROMANO EUROPELINE l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione Si comunichi.
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