COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO FORTUNA, DELLA SOCIETA’ AQUINO E DEL SUO PRESIDENTE RICCARDI FABRIZIO MARIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ AQUINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO FORTUNA, DELLA SOCIETA’ AQUINO E DEL SUO PRESIDENTE RICCARDI FABRIZIO MARIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ AQUINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 3.12.2008 ha disposto il deferimento, innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, del calciatore MARCO FORTUNA, tesserato per la Società A.S.D. AQUINO per la violazione di cui all’oggetto, per aver partecipato alla gara del 16.3.2008 tra l’AQUINO e la Società CEPRANO, ancorché il predetto calciatore non aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo il 14.10.2007 durante la sua militanza nella Società SAMPIETRESE della regione Molise. La Procura Federale pone in rilievo che la Commissione Disciplinare del C.R. Lazio respingeva il reclamo proposto dalla Società CEPRANO per carenza di legittimazione, trasmettendo gli atti alla Procura Federale. L’Organo requirente ha accertato che il calciatore FORTUNA MARCO, squalificato per recidività in ammonizione nella gara del 14.10.2007, allorché militava nella Società SAMPIETRESE, non veniva convocato nella gara successiva SAMPIETRESE – TERMOLI che non venne omologata, perché rinviata per vento. Trasferitosi alla società AQUINO il FORTUNA avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara AQUINO – FOLGORE AMASENO del 28.10.2007 – Campionato I Categoria, mentre la scontava nella successiva gara del 4.11.2007 CECCANO – AQUINO, esaurendo la pendenza a suo carico. Per quanto sopra, la Procura Federale deferiva per la violazione di cui all’oggetto il calciatore MARCO FORTUNA ed il suo Presidente RICCARDI FABRIZIO MARIA per responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare fissava quindi la riunione per la discussione nella giornata del 21.1.2009 dandone comunicazione agli interessati. Non pervenivano nei termini controdeduzioni e nessuno si presentava per i deferiti. La Procura federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva 2 giornate di squalifica per il calciatore FORTUNA MARCO, 500 € di ammenda al Presidente RICCARDI FABRIZIO MARIA e € 500 di ammenda a carico della Società AQUINO. Ritiene la Commissione che la responsabilità del deferito FORTUNA MARCO emerge senza alcun dubbio, mentre non ritiene di addebitare al Presidente della Società AQUINO, RICCARDI FABRIZIO MARIA, che ha si la responsabilità della regolarità del tesseramento del calciatore ma non del suo utilizzo, in quanto tale responsabilità è integralmente a carico del Dirigente accompagnatore che sottoscrive la distinta di gara e che si assume la responsabilità della posizione dei calciatori schierati in campo. Sulla misura delle sanzioni, osserva la Commissione che mentre per il calciatore la sanzione non deve discostarsi da quella irrogata per casi analoghi, per il Presidente RICCARDI ritiene che vada esente dagli addebiti poiché si è accertato che il calciatore di cui trattasi era regolarmente tesserato con la Società, anche se non poteva essere schierato in quanto squalificato. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di squalificare il calciatore FORTUNA MARCO per 1 gara; di prosciogliere da ogni addebito il Presidente della società AQUINO, Sig. RICCARDI FABRIZIO MARIA. Di comminare alla Società AQUINO l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione Si comunichi.
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