COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE SOLETTA SALVATORE, DEL SIG. INNAMORATI ANGELO VICE PRESIDENTE DELLA A.S.D. CAPRANICASUTRI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39 N. 1, 40 COMMA 4 NOIF E ALL’ART. 7 DELLO STATUTO FEDERALE; NONCHE’ DELLA SOCIETA’ REAL CAPRANICA CALCIO , PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE SOLETTA SALVATORE, DEL SIG. INNAMORATI ANGELO VICE PRESIDENTE DELLA A.S.D. CAPRANICASUTRI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39 N. 1, 40 COMMA 4 NOIF E ALL’ART. 7 DELLO STATUTO FEDERALE; NONCHE’ DELLA SOCIETA’ REAL CAPRANICA CALCIO , PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 14.11.2008 ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale di tutti i soggetti sopra citati in epigrafe e per le infrazioni rispettivamente a questi ascritte. Nell'atto di deferimento, l'Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore Soletta Salvatore a due gare del campionato di Promozione, quelle del 23.12.07 CAPRANICA SUTRI – TOR DI QUINTO e del 06.01.2008 LATERA – CAPRANICASUTRI , senza essere tesserato con la stessa Società che l'aveva schierato in campo. La predetta Società, invero, aveva spedito con racc. a.r. il tesseramento alla competente delegazione provinciale il 22.12..07. ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi l’ Ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 17. 01.2008, che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, quali il calciatore il vice presidente che aveva sottoscritto la richiesta del tesseramento del giocatore e del dirigente che aveva sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione del calciatore stesso. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale, mentre erano presenti entrambi i soggetti deferiti che sostanzialmente ribadivano nella vicenda la loro buona fede. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva per il calciatore Soletta Salvatore la squalifica per due mesi, per il vice Presidente Innamorati Angelo , due mesi di inibizione e per la Società A.S.D. REAL CAPRANICA la penalizzazione di due punti in classifica . La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società deferita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità del giocatore e nella fattispecie, del dirigente che sottoscrisse le liste facendosi garante della regolare posizione del calciatore inserito nella distinta, come della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L'organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell'elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell'un caso o nell'altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l'elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l'utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, (e lo si precisa dopo le partite disputate dal calciatore in posizione irregolare), è valenza di assoluta buona fede. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene quindi di meglio adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e del Dirigente, mentre a carico della Società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi con la minima penalizzazione. DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore Soletta Salvatore due giornate di squalifica, al V. Presidente Sig. Innamorati Angelo 15 giorni di inibizione, alla A.S.D. Real Caprinica Calcio l'ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si notifichi .
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