COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE BIONCI IVANO E DEL SIG. BALDUCCI MASSIMO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’RES BLU 92, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 NOIF , DEL DIRIGENTE SIG.ANGELETTI SAUL PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. , IN RIFERIMENTO ALL’ ART.7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHE’ DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 , COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE BIONCI IVANO E DEL SIG. BALDUCCI MASSIMO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’RES BLU 92, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 NOIF , DEL DIRIGENTE SIG.ANGELETTI SAUL PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. , IN RIFERIMENTO ALL’ ART.7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHE’ DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 , COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C.disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale delle parti sopra citate in epigrafe e per le infrazioni rispettivamente a queste ascritte. Nell'atto del 28.10. 2008 l'Organo requirente, incolpava i deferiti delle violazioni riportate in epigrafe, in relazione alla partecipazione del calciatore Bionci Ivano, a una gara del campionato di II° categoria, quella del 20.01.2008 CENTRO GIANO – RES BLU 92 senza essere tesserato con la Società Res Blu 92, che l’aveva schierato in campo. La Predetta Società invero, aveva inoltrato con Racc. del 18.01.2008 il tesseramento al competente Ufficio, ma il calciatore risultava ancora vincolato con altra Società e quindi l’Uffico tesseramenti aveva comunicato alla società deferita con nota del 06.02.2008 che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore e del presidente che aveva sottoscritto la richiesta di tesseramento del giocatore e del dirigente che aveva invece sottoscritto la distinta della gara in cui risultava l’irregolare utilizzazione del Bionci Ivano. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre la Società aveva fatto pervenire le sue controdeduzioni. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni ribadendo l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, chiedeva per il calciatore Bionci Ivano la squalifica per sei mesi, per il presidente Sig. Balducci Massimo e per il dirigente Sig. Angeletti Saul la inibizione per un mese e per la Società Res Blu 92 , la penalizzazione di un punto in classifica . La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti, essendosi in primo luogo verificata, la fattispecie che si presuppone pur sempre commessa in buona fede da parte degli interessati e concretizzatasi con la presentazione presso i competenti Uffici, della richiesta di tesseramento di cui trattasi e di ciò la Società è pure direttamente responsabile circa il corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. Tanto premesso la Commissione, valutate tutte le circostanze, ritiene di dover ricondurre le sanzioni proposte dalla Procura Federale a migliore equità, pertanto DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore Bionci Ivano la squalifica per 1 gara, al Presidente Sig. Balducci Massimo, l’inibizione per giorni 15, al Dirigente Angeletti Saul l’inibizione per giorni 15 ed alla Società Res Blu 92 l'ammenda di € 150,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi da parte dei competenti Uffici.
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